Ronchi di Brescia Igt

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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Ronchi di Brescia” comprende l’intero territorio dei comuni di: Brescia Botticino Cellatica Rezzato Nuvolera Nuvolento Concesio Collebeato Villa Carcina Bovezzo Nave Caino in provincia di Brescia.

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Ronchi Varesini Igt

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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l ' indicazione geografica tipica “Ronchi Varesini” comprende l'intero territorio amministrativo in provincia di Varese dei comuni di Albizzate, Angera, Arcisate, Arsago Seprio, Azzate, Barasso, Bardello, Besano, Besnate,

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Rubicone Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2024

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Rubicone Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2024

Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/697 della Commissione del 19 febbraio  2024 di approvazione di una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica  protetta dei vini Rubicone IGP (IGT) e del relativo disciplinare consolidato.

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Rubicone Igt

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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini designati con la Indicazione Geografica Tipica “Rubicone” comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Forlì- Cesena, Ravenna e Rimini e dei comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castelguelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano e Ozzano Emilia della provincia di Bologna. Per il “Rubicone” Pignoletto la zona di produzione comprende i territori dei comuni della provincia di Bologna, ed i seguenti comuni della provincia di Ravenna: Brisighella, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme.

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Salemi Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Salemi

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Salemi, consolidato con le  modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo  2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato  in premessa, il comma 1 e' sostituito con il seguente:
"Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata  all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6,  comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che le predette operazioni siano effettuate anche all'interno dell'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni confinanti con la predetta zona: Vita, Santa  Ninfa, Calatafimi, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Marsala e Trapani.".

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