Cannara Igt
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Cannara” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Cannara, Bettona, Bevagna, in provincia di Perugia.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Cannara” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Cannara, Bettona, Bevagna, in provincia di Perugia.
Proposta di modifica del nome da Bianco di Castelfranco Emilia IGP a Castelfranco Emilia IGP
La modifica della denominazione da Bianco di Castelfranco Emilia a Castelfranco Emilia è dovuta alla necessità di valorizzare i vini bianchi con nome dei vitigni Trebbiano e Moscato. Questi vini prodotti tradizionalmente in zona non potevano essere riconosciuti come specifiche tipologie a causa del nome della denominazione fondato sulla tipologia Bianco.
La indicazione geografica tipica “Catalanesca del Monte Somma ” è riservata al mosto e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: “Catalanesca del Monte Somma” bianco e “Catalanesca del Monte Somma” passito.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini IGT «Catalanesca del Monte Somma» comprende gli interi territori amministrativi dei comuni: San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Cercola, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, tutti ricadenti in provincia di Napoli.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Civitella d’Agliano» comprende l’intero territorio amministrativo di Civitella d’Agliano in provincia di Viterbo.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’Igt “Colli Aprutini” comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Carzano, Castel Castagna, Castellalto, Castiglione Messere Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, S. Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossiccia e la frazione di Trignano del comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, in provincia di Teramo.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la Igt «Colli Cimini» comprende il territorio amministrativo dei comuni di Bassano in Teverina, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese, Ronciglione, Seriano nel Cimino, Sutri, Vallerano, Vasanello, Vignanello in provincia di Viterbo.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Colli del Limbara" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Calangianus, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu, Budoni e San Teodoro in Provincia di Olbia-Tempio e Viddalba in Provincia di Sassari.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Torino di Sangro, Paglieta, Atessa, Bomba, Archi, Sant’Eusanio del Sangro, Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, in provincia di Chieti.
All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Colli della Toscana centrale, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 e' sostituito con il seguente: «Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Toscana.».
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Colli della Toscana centrale", ricadente nelle province di Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato e Siena