Colli della Toscana centrale Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Colli della Toscana centrale

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Colli della Toscana  centrale, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come  approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 e'  sostituito con il seguente: «Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della  zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di  produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del regolamento CE n.  607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Toscana.».

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Colli di Salerno Igt - Modifica disciplinare di produzione 2013

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Colli di Salerno

L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Colli di Salerno,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art.  118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
«Le operazioni di vinificazione  devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre e' consentito  che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione  Campania, a condizione che le ditte interessate dimostrino ai competenti organi di controllo di aver effettuato  tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31 dicembre 2012».

Art. 2

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Colli Trevigiani Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Colli Trevigiani

Il disciplinare di produzione dei vini a IGT Colli Trevigiani, consolidato  con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art.  118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto  ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' modificato agli art. 3 e art. 5 

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Collina del Milanese Igp

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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Collina del Milanese”, comprende la parte collinare del territorio amministrativo del comune di San Colombano al Lambro in provincia di Milano, dei comuni di Graffignana e Sant’Angelo Lodigiano in provincia di Lodi, di Inverno e Monteleone, Miradolo Terme, in provincia di Pavia.

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Colline del Genovesato Igt

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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e delle uve atti ad essere designati con l’ indicazione geografica tipica “Colline del Genovesato” comprende il territorio amministrativo della provincia di Genova incluso nelle denominazioni di origine controllata.: “Riviera di ponente” (Comuni di Arenzano e Cogoleto), “Golfo del Tigullio” e “Val Polcèvera”.

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Colline Frentane Igt

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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica “Colline Frentane” comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Archi, Atessa, Altino, Bomba, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Rocca San Giovanni, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino, Torino di Sangro, Treglio, in provincia di Chieti.

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