La zona di produzione geografica tipica delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica "Daunia" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Foggia, il territorio della provincia BAT (Barletta-Andria-Trani), limitatamente ai territori amministrativi dei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli.
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Proposta, ai sensi dell'art. 17 comma 1, del DM 6 dicembre 2021, della cancellazione della protezione della indicazione geografica protetta «Del Vastese»o Histonium» dal registro delle indicazioni geografiche dell'Unione europea.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Casalbordino, Carpineto Sinello, Carunchio, Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Lentella, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, San Salvo, Scerni, Vasto, Villalfonsina, in provincia di Chieti.
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Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore : Modifica del nome della denominazione da «delle Venezie» a «Trevenezie»
La zona delimitata di produzione per l’ottenimento dei vini designati con l’indicazione geografica «Trevenezie»/«Tri Benečije» comprende:
- per la provincia autonoma di Trento: l'intero territorio amministrativo della provincia;
- per la regione Veneto: l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;
- per la regione Friuli-Venezia Giulia: l'intero territorio amministrativo delle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Dugenta”, comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Dugenta in provincia di Benevento.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati atti ad essere designati con la indicazione geografica protetta «dell'Emilia / Emilia» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Nella parte della provincia di Bologna situata alla destra del fiume Sillaro possono essere rivendicate con l'indicazione geografica protetta «dell'Emilia / Emilia» le uve destinate alla produzione delle tipologie di prodotti vitivinicoli previste, ad esclusione delle tipologie qualificate con il vitigno Lambrusco.
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Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta (IGT) dei vini Emilia/dell'Emilia
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la
indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e la parte della provincia di Bologna situata alla sinistra del fiume Sillaro.
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Già ai tempi dei Romani la viticoltura era diffusa nell'area geografica interessata dalla DOP Emilia-Romagna (province di Bologna, Modena e Ravenna), quando i filari di vite erano maritati ad alberi vivi, secondo l'uso introdotto dagli Etruschi e sviluppato successivamente dai Galli. In particolare, le terre dell'agro bononiense (agro bolognese) erano coltivate dai veterani delle campagne militari e vi si produceva un vino frizzante ed albano, cioè biondo, molto particolare ma non abbastanza dolce per essere piacevole. Varietà principale/i di uve da vino Pignoletto B.
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L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Epomeo», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31 dicembre 2012.».
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