Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» di cui all’art. 1 devono essere prodotte nell’intero territorio amministrativo dei comuni di: Gradoli, Grotte di Castro e San Lorenzo Nuovo ed in parte del territorio del comune di Latera in provincia di Viterbo.
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L’indicazione geografica tipica “Anagni” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: “Anagni” bianco e “Anagni” rosso.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Anagni” ricade nella provincia di Frosinone e comprende l’intero territorio del comune di Anagni.
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Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende: in provincia di Latina tutto il territorio comunale di Aprilia e parte di quello dei comuni di Cisterna e Latina ed in provincia di Roma parte del territorio comunale di Nettuno.
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La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Atina» ricade nella Provincia di Frosinone e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o in parte dei territori amministrativi dei comuni: Atina, Gallinaro, Belmonte Castello, Picinisco, Sant’Elia Fiumerapido, Alvito, Villa Latina, San Donato Val di Comino, Vicalvi, Casalattico, Casalvieri, Settefrati.
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Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della doc Bianco Capena
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Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Capena e in parte quello di Fiano Romano, Morlupo e Castelnuovo di Porto.
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Il vino a docg «Cannellino di Frascati» deve essere ottenuto dalle uve Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Lazio (Malvasia puntinata) minimo 70%; Bellone, Bombino bianco, Greco bianco, Trebbiano toscano, Trebbiano giallo da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%.
La zona di produzione delle uve è l'intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri.
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Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castelli Romani» devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende, in provincia di Roma, gli interi territori amministrativi dei seguenti comuni: Albano Laziale,
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La zona di produzione delle uve ammessa alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri» è costituita, dagli interi territori dei comuni di Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella e Civitavecchia e da parte dei territori dei comuni di Roma, Allumiere e Tolfa, tutti in provincia di Roma e da parte del comune di Tarquinia in provincia di Viterbo.
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La Docg Cesanese del Piglio o Piglio deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi,
nell’ambito aziendale, Cesanese di Affile e/o Cesanese comune 90% minimo;
vitigni complementari, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, per non più del 10%
La zona di produzione nella provincia di Frosinone e comprende tutto il territorio comunale di Piglio e Serrone e parte del territorio di Acuto, Anagni e Paliano.
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