La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende gli interi territori dei comuni di: Fano, Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Montefelcino, Isola del Piano, Fossombrone, S. Ippolito, Montemaggiore, S. Giorgio, Piagge, S. Costanzo, Orciano, Barchi, Fratterosa, l'isola amministrativa del comune di Mondavio denominata Cavallara, compresa tra i territori comunali di Serrungarina, Montemaggiore, Piagge, S. Giorgio e Orciano, e parte dei territori comunali di Urbino e di Fermignano
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Al disciplinare di produzione della dop (menzione tradizionale specifica: doc) dei vini Colli Maceratesi, cosi' come da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014 , sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2024.
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Ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, si provvede alla pubblicazione della proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della doc Colli Maceratesi.
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La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Colli Maceratesi» ricade nell'intero territorio della provincia di Macerata e quello del comune di Loreto, in provincia di Ancona, e comprende i terreni vocati alla qualità dei suddetti territori.
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La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Colli Pesaresi” rosso, bianco, rosato, Sangiovese, Sangiovese novello comprende gli interi territori comunali di Barchi, Cartoceto, Colbordolo, Fano, Fossombrone, Fratte Rosa, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Montebaroccio, Mondavio, Mondolfo, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montefelcino, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro,
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Esino
-Bianco: Verdicchio (min. 50%).
Rosso: Sangiovese e/o Montepulciano (min. 60).
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Esino», comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Ancona ed il seguente territorio amministrativo compreso nella provincia di Macerata che delimita le zone di produzione del Verdicchio di Matelica e del Verdicchio dei Castelli di Jesi:
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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Falerio cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 13 novembre 2023.
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-Falerio
Trebbiano Toscano (dal 20% al 50%), Passerina (dal 10% al 30%), Pecorino (dal 10% al 30%).
Le uve destinate all'ottenimento del vino a denominazione di origine controllata “Falerio” devono essere prodotte nel territorio amministrativo della provincia di Ascoli Piceno e di Fermo idoneo alla coltura, con l'esclusione cioè dei terreni di fondovalle ed eccessivamente umidi e quelli ubicati ad una altitudine superiore ai 700 metri s.l.m.
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I Terreni di Sanseverino
Vernaccia Nera (min. 50%) o Montepulciano (min. 60%).
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata I Terreni di Sanseverino di cui al precedente art. 2 comprende l'intero territorio amministrativo del comune di San Severino Marche, in provincia di Macerata
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Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba
Lacrima (min. 85%)
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ricade nella provincia di Ancona e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio dei comuni di Morro d'Alba, Monte S. Vito, S. Marcello, Belvedere Ostrense, Ostra e Senigallia, con esclusione dei fondi valle e dei versanti delle colline del comune di Senigallia prospicienti il mare.
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