Faro
Nerello Mascalese (dal 45% al 60%), Nerello Cappuccio (dal 15% al 30%), Nocera (dal 5% al 10%), Nero d'Avola, Gaglioppo, Sangiovese (max. 15%).
Le uve destinate alla produzione del vino «Faro» debbono essere prodotte nel territorio del comune di Messina.
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Malvasia delle Lipari
Malvasia (95%), Corinto Nero (max. 5%).
Le uve destinate alla produzione del vino “Malvasia delle Lipari” devono essere prodotte nell’arcipelago delle isole Eolie (o Lipari) in provincia di Messina.
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Mamertino di Milazzo o Mamertino
Bianco: Grillo e Ansonica (min. 35%), Catarratti (min. 40%).
Rosso: Nero d'Avola (min. 60%), Nocera (min. 10%)
La zona di produzione delle uve atte all'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata <<Mamertino di Milazzo>> o <<Mamertino>> ricade nella provincia di Messina e comprende i terreni dei territori amministrativi dei comuni di Alì, Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castroreale, Condrò, Falcone, Fiumedinisi, Furnari, Gualtieri Sicaminò, Itala, Librizzi, Mazzarrà Sant'Andrea, Meri, Milazzo, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Nizza di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Patti, Roccalumera, Roccavaldina, Rodi Milici, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto, Scaletta Zanclea, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Salina” comprende l'intero territorio amministrativo delle Isole Eolie in provincia di Messina.
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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Sicilia cosi' come da ultimo modificato con il regolamento di esecuzione n. 2022/1938 del 7 ottobre 2022 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 27 luglio 2024.
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I vini della Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
bianco, anche nella tipologia Vendemmia tardiva: Insolia, Catarratto, Grillo, Grecanico, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
rosso, anche nella tipologie Vendemmia tardiva e riserva: Nero d’Avola, Frappato, Nerello mascalese e Perricone, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
rosato: Nero d’Avola, Frappato, Nerello mascalese e Perricone, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
Spumante bianco: Catarratto, Inzolia, Chardonnay, Grecanico, Grillo, Carricante, Pinot nero, Moscato bianco e Zibibbo, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
Spumante rosato: Nerello Mascalese, Nero d’Avola, Pinot nero e Frappato, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Inzolia, Grillo, Chardonnay, Catarratto, Carricante, Grecanico, Fiano, Damaschino, Viogner, Muller thurgau, Sauvignon blanc, Pinot grigio, Nero d’Avola, Perricone, Nerello cappuccio, Frappato, Nerello mascalese, Cabernet franc, Merlot, Cabernet sauvignon, Syrah, Pinot nero Nocera, Mondeuse, Carignano e Alicante: almeno l’85% del corrispondente vitigno;
Zona di produzione : L’intero territorio amministrativo della Regione Sicilia
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Terre Siciliane” comprende l’intero territorio amministrativo della Regione Sicilia. ((AG) Agrigento (CL) Caltanissetta (CT) Catania (EN) Enna (ME) Messina (PA) Palermo (RG) Ragusa (SR) Siracusa (TP) Trapani)
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