MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 ottobre 2020
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Moscadello di Montalcino».
(20A05848)
(GU n.271 del 30-10-2020)
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Si tratta di vini secchi fermi rossi. I vini hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %.
In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.
In fase di confezionamento i vini presentano un tenore massimo di acido malico pari a 0,4 g/l.
I vini finiti, pronti per essere immessi in consumo, rispondono alle seguenti norme analitiche: Tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio): 3 grammi per litro.
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Modifica del disciplinare di produzione della specialita' tradizionale garantita «Mozzarella», registrata in qualita' di specialita' tradizionale garantita in forza al regolamento (CE) n. 2557/98 della Commissione del 25 novembre 1998. (22A04615)
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Proposta di modifica del disciplinare di produzione della specialita' tradizionale garantita «Mozzarella tradizionale»
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Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Nizza». (21A01817)
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Comunicato relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Nostrano Valtrompia». (20A05486) (GU Serie Generale n.255 del 15-10-2020)
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Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Garda» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 2325 del 24 novembre 1997.
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Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della dop Garda di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 131 del 7 giugno 2023.
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 15 ottobre 2020
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Garda» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.
(20A05830)
(GU n.268 del 28-10-2020)
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Il disciplinare di produzione della dop Garda pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 99 del 29 aprile 2016 e' cosi modificato all'art. 5 punto 5 che viene sostituito nel seguente modo (solo perla stagione 2022): «La produzione massima di olive degli uliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» non puo' superare i kg 7500 kg per ettaro coltivato a oliveto».
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