Olio di oliva Dop Garda - proposta modifica ordinaria 2013
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della dop Garda
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della dop Garda
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Toscano» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 644/98 della Commissione del 20 marzo 1998.
Modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio di oliva EVO IGP Toscano. La modifica si applica esclusivamente per l'annata olivicola 2022.
Vista la delibera regionale n. 1173 del 16 ottobre 2023 della Regione Toscana, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata 2023 di considerare parametri diversi da quelli stabiliti dal disciplinare di produzione relativamente agli acidi palmitico, oleico, linoleico e linolenico e considerato che, dalle relazioni allegate al provvedimento della Regione Toscana, emerge con chiarezza che l'andamento climatico 2023 e' caratterizzato da medie termiche elevate che hanno comportato un anticipo dell'epoca di maturazione dei frutti e quindi della fase di raccolta con conseguente discostamento da quanto stabilito dal disciplinare di produzione in relazione ai valori dell'acido palmitico, oleico, linoleico e linolenico
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Oltrepo' Pavese» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 27 ottobre 1970, propone la modifica del disciplinare di produzione
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Crotonese»
L’indicazione geografica protetta Périgord è riservata ai vini fermi rossi, rosati e bianchi. I vini fermi che beneficiano dell’indicazione geografica protetta «Périgord» hanno un titolo alcolometrico volumico effettivo minimo del 10,5 %.
I tenori (minimo o massimo) di acidità totale, anidride solforosa totale e acidità volatile e il titolo alcolometrico volumico totale sono stabiliti dalla normativa dell’Unione. La complementarietà dei vitigni aquitani e locali conferisce ai vini rossi morbidezza e rotondità, che, accompagnate da tannini talvolta leggermente granulosi, assicurano a tali vini un certo carattere.
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP Prosciutto di Norcia ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il disciplinare di produzione della IGP Prosciutto di Norcia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 116 del 19 maggio 2016, e' modificato come di seguito riportato:
«Art. 3. - Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a Kg. 160, piu' il 15% o meno il 10% e, quindi, deve essere compreso nell'intervallo corrente tra Kg. 144 e Kg. 184.».
I soggetti inseriti nel sistema di controllo della IGP «Prosciutto di Norcia» che effettuano l'elaborazione e la stagionatura del prodotto in stabilimenti colpiti dagli eventi sismici del 30 ottobre 2016, previo sopralluogo e autorizzazione del competente organismo di controllo della verifica del rispetto del disciplinare della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», possono effettuare l'elaborazione e la stagionatura anche al di fuori della zona di produzione delimitata nel disciplinare di produzione della denominazione a condizione che:
- siano garantite l'identificazione e la tracciabilita' delle cosce;
- sia garantito il rispetto dei requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione.
La modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» e' temporanea e la sua efficacia e' limitata a dodici mesi a decorrere dall'8 novembre 2020.