Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Biferno” devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Campobasso e che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Acquaviva Collecroce, Campobasso,
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Molise o del Molise
Bianco: Moscato Bianco, Chardonnay, Falanghina, Greco Bianco, Pinot Bianco, Sauvignon, Trebbiano, (min. 85%).
Rosso e Rosato: Montepulciano (min. 85%), Aglianico, Tintilia, Cabernet Sauvignon, Sangiovese
La zona di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Molise” o “del Molise” comprende i seguenti comuni della Provincia di Campobasso: Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno,
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I vini ad indicazione geografica tipica “Osco” o “Terre degli Osci” bianchi, rossi, e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Molise. Provincia di Campobasso
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Pentro di Isernia o Pentro
Bianco: Trebbiano Toscano (dal 60% al 70%), Bombino Bianco (dal 30% al 40%).
Rosso e Rosato: Montepulciano (dal 75% all’80%), Tintilia (dal 20% al 25%).
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Pentro di Isernia” o “Pentro” comprende, in provincia di Isernia, i comuni di: Agnone, Belmonte del Sannio, Castelverrino, Colli a Volturno, Fornelli, Isernia, Longano, Macchia d’Isernia, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Sant’Agapito, Venafro.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica “Rotae” comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Isernia.
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Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Tintilia del Molise»
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Modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Tintilia del Molise Doc
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Tintilia del Molise».
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I vini a Denominazione di Origine Controllata “Tintilia del Molise” devono essere ottenuti da uve
provenienti da vigneti costituiti, nell’ambito aziendale, per almeno il 95% dal vitigno Tintilia.
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni non aromatici idonei
alla coltivazione nelle province di Campobasso ed Isernia, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 5%.
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Tutti i vini della Regione Molise
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