Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Biferno” devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Campobasso e che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Acquaviva Collecroce, Campobasso,
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E' confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, gia' concesso con decreto ministeriale 15 ottobre 2002, al Consorzio per la valorizzazione dei vini D.O.C. del Molise, costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Molise» e «Biferno», con sede in Campobasso, presso l'Unioncamere Molise, piazza della Vittoria n. 1, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate D.O.C. e I.G.T., nonche' di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
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Molise o del Molise
Bianco: Moscato Bianco, Chardonnay, Falanghina, Greco Bianco, Pinot Bianco, Sauvignon, Trebbiano, (min. 85%).
Rosso e Rosato: Montepulciano (min. 85%), Aglianico, Tintilia, Cabernet Sauvignon, Sangiovese
La zona di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Molise” o “del Molise” comprende i seguenti comuni della Provincia di Campobasso: Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno,
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Pentro di Isernia o Pentro
Bianco: Trebbiano Toscano (dal 60% al 70%), Bombino Bianco (dal 30% al 40%).
Rosso e Rosato: Montepulciano (dal 75% all’80%), Tintilia (dal 20% al 25%).
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Pentro di Isernia” o “Pentro” comprende, in provincia di Isernia, i comuni di: Agnone, Belmonte del Sannio, Castelverrino, Colli a Volturno, Fornelli, Isernia, Longano, Macchia d’Isernia, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Sant’Agapito, Venafro.
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Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Tintilia del Molise»
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Modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Tintilia del Molise Doc
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Tintilia del Molise».
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I vini a Denominazione di Origine Controllata “Tintilia del Molise” devono essere ottenuti da uve
provenienti da vigneti costituiti, nell’ambito aziendale, per almeno il 95% dal vitigno Tintilia.
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni non aromatici idonei
alla coltivazione nelle province di Campobasso ed Isernia, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 5%.
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