E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 27 luglio 2004, al Consorzio di tutela della IGP Prosciutto di Norcia a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP Prosciutto di Norcia.
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3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l. è designato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 2024/1143, per la IGP Lenticchia di Castelluccio di Norcia, registrata in ambito Unione europea Regolamento (CE) n. 1065 del 12 giugno 1997.
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La denominazione Lenticchia di Castelluccio di Norcia è riservata all’insieme di ecotipi locali di lenticchia le cui caratteristiche morfologiche sono quelle di leguminose annuale con altezza variabile da 20 a 40 cm., portamento eretto o semieretto, steli e rami glabri, fiori piccoli bianchi con sfumature celesti riuniti in infiorescenze ascellari; i baccelli portano da uno a tre semi tondeggianti ed appiattiti con un peso di 1000 semi per circa 23 g. Viene coltivata nell’altopiano di Castelluccio tra la provincia di Perugia e Macerata
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Modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP Prosciutto di Norcia ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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Il disciplinare di produzione della IGP Prosciutto di Norcia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 116 del 19 maggio 2016, e' modificato come di seguito riportato:
«Art. 3. - Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a Kg. 160, piu' il 15% o meno il 10% e, quindi, deve essere compreso nell'intervallo corrente tra Kg. 144 e Kg. 184.».
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I soggetti inseriti nel sistema di controllo della IGP «Prosciutto di Norcia» che effettuano l'elaborazione e la stagionatura del prodotto in stabilimenti colpiti dagli eventi sismici del 30 ottobre 2016, previo sopralluogo e autorizzazione del competente organismo di controllo della verifica del rispetto del disciplinare della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», possono effettuare l'elaborazione e la stagionatura anche al di fuori della zona di produzione delimitata nel disciplinare di produzione della denominazione a condizione che:
- siano garantite l'identificazione e la tracciabilita' delle cosce;
- sia garantito il rispetto dei requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione.
La modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» e' temporanea e la sua efficacia e' limitata a dodici mesi a decorrere dall'8 novembre 2020.
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