E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 30 giugno 2003, e gia' confermato con decreto del 12 luglio 2006 e con decreto del 13 luglio 2009, al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva Chianti Classico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP Chianti Classico
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E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 30 giugno 2003 e riconfermato con decreti del 12 luglio 2006, 13 luglio 2009 e del 18 gennaio 2013 al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Chianti Classico con sede legale in Panigiani, 9 - Radda in Chianti (SI), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP "Chianti Classico"
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Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione dell'olio Chianti Classico Dop ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
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L'olio del "Chianti Classico" deve essere prodotto esclusivamente con le olive di oliveti, iscritti all'albo, costituiti per almeno l'80% da piante delle varieta' "Frantoio", "Correggiolo", "Moraiolo", "Leccino", da sole o congiuntamente, ed un massimo del 20% da piante di altre varieta' di seguito elencate: Allora, Americano, Arancino, Ciliegino, Colombino, Correggiolo di Pallesse, Cuoricino, Da Cuccare, Filare, Frantoiano di Montemurlo, Ginestrino, Giogolino, Grappolo, Gremigna Tonda, Gremigno di Fauglia, Gremigno di Montecatini, Gremignolo, Gremignolo di Bolgheri, Grossaio, Grossolana, Larcianese, Lastrino, Lazzero, Lazzero della Guadalupe, Lazzero di Prata, Leccio del Como, Leccione, Madonna dell'Impruneta, Madremignola, Mansino, Maremmano, Marzio, Maurino, Melaiolo, Mignolo, Mignolo Cerretano, Morcaio, Morchiaio, Morcone, Morello a Punta, Martellino, Olivastra di Populonia, Olivastra di Suvereto, Olivastra Seggianese, Olivo Bufalo, Olivo del Mulino, Olivo del Palone, Olivo di Casavecchia, Olivo di San Lorenzo, Ornellaia, Pendagliolo, Pendolino, Pesciatino, Piangente, Pignolo, Piturzello, Punteruolo, Quercetano, Rama Pendula, Razzaio, Razzo, Rosino, Rossellino, Rossellino Cerretano, Rossello, Salcino, S. Francesco, S. Lazzero, Santa Caterina, Scarlinese, Selvatica Tardiva, Tondello, Trillo.
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E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Chianti Classico che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela dell'olio DOP Chianti Classico e trasmesso con nota n. 21936 del 4 novembre 2011 all'organismo comunitario competente
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