La denominazione di origine protetta "Bruzio", accompagnata obbligatoriamente da una delle
seguenti menzioni geografiche: "Fascia Prepollinica", "Valle Crati", "Colline Joniche Presilane"
"Sibaritide" è riservata all'olio extravergine di oliva prodotto in provincia di Cosenza ed è accompagnata dalle menzioni BRUZIO - VALLE CRATI , BRUZIO - COLLINE JONICHE PRESILANE , BRUZIO - SIBARITIDE
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L’autorizzazione rilasciata a Bioagricert Srl ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 2024/1143, per la dop Canino, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, è prorogata fino all’emanazione del decreto di autorizzazione a “Bioagricert Srl” stesso oppure all’eventuale nuova struttura di controllo e, comunque, per un periodo di tre mesi a far data dal 25 settembre 2024.
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La dop "Canino" e' riservata all'olio di oliva extravergine ottenuto dalle varieta' di olivo Caninese e cloni derivati, Leccino, Pendolino, Maurino e Frantoio presenti da sole o congiuntamente negli oliveti fino al 100%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 5% in provincia di Viterbo, tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di
Canino, Arlena, Cellere, Ischia di Castro, Farnese, Tessenano, Tuscania (parte), Montalto di Castro (parte).
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Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Canino» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.
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L'olio del Chianti Classico Dop deve essere prodotto esclusivamente con le olive di oliveti, iscritti all'albo e che in ambito aziendale siano costituiti da un minimo dell'80% da olivi delle varieta' «Frantoio», «Correggiolo», «Moraiolo», «Leccino», «Leccio del Corno», da sole o congiuntamente, ed un massimo del 20% da olivi di altre varieta' di seguito elencate in alcuni comuni delle provincie di Siena e Firenze
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Modifica del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva Chianti Classico registrata in qualita' di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 2446 della Commissione del 6 novembre 2000
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L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "Bioagricoop S.r.l.", con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Fucini, 10, con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Collina di Brindisi" registrato con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263 del 1 luglio 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001.
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Agroqualità SpA” con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n.305, è autorizzato ad espletare le
funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la
denominazione di origine protetta “Colline Salernitane”, registrata in ambito Unione europea con
Regolamento (CE) n. 1065 del 12 giugno 1997.
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La denominazione di origine controllata "Colline Salernitane", deve essere ottenuta dalle
seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Rotondella, Frantoio,
Carpellese o Nostrale per almeno il 65%; Ogliarola e Leccino in misura non superiore al 35%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti nella zona in misura non superiore al 20%.
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La DOP Colline teatine e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto nella provincia di Chieti dalle varieta' di olio presenti negli oliveti: Gentile di Chieti in misura non inferiore al 50%, Leccino in misura non superiore al 40%.
Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti nella misura massima del 10%.
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