Le olive da mensa designate con la Dop "Nocellara del Belice" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le caratteristiche indicate dalla norma internazionale per le olive da tavola contenuta nel "Codex Alimentarius".
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L'olio del "Chianti Classico" deve essere prodotto esclusivamente con le olive di oliveti, iscritti all'albo, costituiti per almeno l'80% da piante delle varieta' "Frantoio", "Correggiolo", "Moraiolo", "Leccino", da sole o congiuntamente, ed un massimo del 20% da piante di altre varieta' di seguito elencate: Allora, Americano, Arancino, Ciliegino, Colombino, Correggiolo di Pallesse, Cuoricino, Da Cuccare, Filare, Frantoiano di Montemurlo, Ginestrino, Giogolino, Grappolo, Gremigna Tonda, Gremigno di Fauglia, Gremigno di Montecatini, Gremignolo, Gremignolo di Bolgheri, Grossaio, Grossolana, Larcianese, Lastrino, Lazzero, Lazzero della Guadalupe, Lazzero di Prata, Leccio del Como, Leccione, Madonna dell'Impruneta, Madremignola, Mansino, Maremmano, Marzio, Maurino, Melaiolo, Mignolo, Mignolo Cerretano, Morcaio, Morchiaio, Morcone, Morello a Punta, Martellino, Olivastra di Populonia, Olivastra di Suvereto, Olivastra Seggianese, Olivo Bufalo, Olivo del Mulino, Olivo del Palone, Olivo di Casavecchia, Olivo di San Lorenzo, Ornellaia, Pendagliolo, Pendolino, Pesciatino, Piangente, Pignolo, Piturzello, Punteruolo, Quercetano, Rama Pendula, Razzaio, Razzo, Rosino, Rossellino, Rossellino Cerretano, Rossello, Salcino, S. Francesco, S. Lazzero, Santa Caterina, Scarlinese, Selvatica Tardiva, Tondello, Trillo.
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E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Chianti Classico che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela dell'olio DOP Chianti Classico e trasmesso con nota n. 21936 del 4 novembre 2011 all'organismo comunitario competente
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Daunia è l’antico nome geografico con il quale veniva designato il territorio in provincia di Foggia. I Dauni erano infatti gli antichi abitatori di tale zona. L’olivicoltura rappresenta uno dei principali comparti produttivi della zona. La coltivazione dell’olivo iniziata nel Gargano si è via via estesa al resto del territorio della provincia. La maggiore diffusione si è avuta nel secolo XVII, quando si potevano contare già migliaia di ettari, tutti in coltura specializzata
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L'IGP «Olio dei Colli di Bologna» deve essere ottenuto da olive coltivate raccolte e molite esclusivamente nel territorio dei comuni localizzati a sud della via Emilia nel territorio amministrativo della Citta' metropolitana di Bologna.
Le varieta' ammesse per la produzione di olio monovarietale l'IGP Olio dei Colli di Bologna sono: Correggiolo, Frantoio, Nostrana di Brisighella e suoi cloni, Ghiacciolo e suoi cloni, Farneto, Montebudello, Montecapra, Montecalvo 2 ed Oliveto.
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Elenco di tutte le dop/igp italiane di olio di oliva extravergine con i dati più recenti di Frantoio Italia. Disciplinari, statistiche, distribuzione storia dell'olio di oliva tutelato nel mondo
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La dop Pretuziano delle Colline Teramane e' riservata all'olio extra vergine di oliva, ottenuto dalle olive prodotte in alcuni comuni della Provincia di Teramo ed appartenenti alle varieta' Leccino, Frantoio e Dritta (congiuntamente fino al 75%) ed il restante 25% da varieta' locali minori come il Tortiglione, la Carboncella e la Castiglionese.
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E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione "Pretuziano delle colline teramane", riferita all'olio extravergine di oliva.
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L'olio extra vergine di oliva "Terre Aurunche Dop" deve essere ottenuto esclusivamente dalle varieta' di olivo presenti nelle aziende ricadenti nei territori di alcuni comuni della provincia di Caserta e cioè Sessana (per non meno del 70 %) e Corniola, Itrana e Tenacella da sole o congiuntamente, per non piu' del 30%.
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E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Terre Aurunche.
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