Agroqualità SpA è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 2024/1143, per la Dop Sabina, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.
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E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Sabina" ed e' approvato il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata all'olio extravergine di oliva che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore a partire dalla campagna olearia 1995-96.
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Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Sabina» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento CE n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.
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La denominazione di origine protetta SABINA deve essere ottenuta dalle seguenti varieta' di olive presenti da sole o congiuntamente, negli oliveti: Carboncella, Leccino, Raja, Pendolino, Frantoio, Moraiolo, Olivastrone, Salviana, Olivago e Rosciola per almeno il 75%. Possono, altresi', concorrere le olive di altre varieta' presenti negli oliveti fino ad un massimo del 25%.
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Agroqualità SpA è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per il prodotto IGP “Sardegna”, registrato in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n.148 del 15 febbraio 2007, in sostituzione di “AGRIS – Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura”, che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima denominazione.
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La DOP Sardegna è riservata all’olio extravergine di oliva estratto in diversi comuni in tutta la Sardegna da olivi Bosana , Tonda di Cagliari, Nera (Tonda) di Villacidro, Semidana e i loro sinonimi per almeno l'80%.
La produzione massima di olive di 120 ql/ha e la resa massima delle olive in olio è del 22%.
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L’olio extra vergine di oliva Seggiano DOP deve essere ottenuto esclusivamente da oliveti in alcuni comuni della provincia di grosseto costituiti per almeno l’85% da piante appartenenti alla cultivar Olivastra di Seggiano e un massimo del 15% da piante di altre varietà.
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Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Protetta "Tergeste"
La denominazione di origine protetta "Tergeste" è riservata all'olio extra vergine di oliva ottenuto dalle varietà di olive presenti negli oliveti nelle seguenti proporzioni: Belica o Bianchera, in quantità non inferiore al 20%;
- Garbona, Leccino, Leccio del Como, Frantoio, Maurino, Pendolino da sole o congiuntamente per la differenza.
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Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» ai sensi dell'art. 53 punto 4 del reg. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 37 del 14 marzo 2014 e' modificato negli articoli 2,4,6
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Modifica del disciplinare di produzione dell'olio di oliva extravergine Terra d'Otranto Dop agli articoli 2 (Varieta' di olivo) 4 (Caratteristiche di coltivazione) e 6 (Caratteristiche al consumo)
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