La dop "Canino" e' riservata all'olio di oliva extravergine ottenuto dalle varieta' di olivo Caninese e cloni derivati, Leccino, Pendolino, Maurino e Frantoio presenti da sole o congiuntamente negli oliveti fino al 100%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 5% in provincia di Viterbo, tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di
Canino, Arlena, Cellere, Ischia di Castro, Farnese, Tessenano, Tuscania (parte), Montalto di Castro (parte).
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Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Canino» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.
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Registrazione della modifica del disciplinare della DOP Colline di Romagna ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari.
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Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Colline di Romagna»
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La denominazione di origine controllata "Colline Salernitane", deve essere ottenuta dalle
seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Rotondella, Frantoio,
Carpellese o Nostrale per almeno il 65%; Ogliarola e Leccino in misura non superiore al 35%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti nella zona in misura non superiore al 20%.
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La DOP Colline teatine e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto nella provincia di Chieti dalle varieta' di olio presenti negli oliveti: Gentile di Chieti in misura non inferiore al 50%, Leccino in misura non superiore al 40%.
Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti nella misura massima del 10%.
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E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 30 giugno 2003, e gia' confermato con decreto del 12 luglio 2006 e con decreto del 13 luglio 2009, al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva Chianti Classico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP Chianti Classico
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E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico gia' concesso con il decreto n. 11942 del 27 luglio 2009 al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella», con sede in Brisighella (Ravenna), via Strada n. 2, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Brisighella».
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E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 27 luglio 2009 e riconfermato con il decreto 29 novembre 2012 al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extra vergine di oliva Brisighella con sede legale in via Roma, 44 - 48013 Brisighella (RA), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Brisighella»;
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E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 27 luglio 2009 e rinnovato da ultimo con decreto ministeriale 27 gennaio 2016 al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva Brisighella con sede legale in Brisighella (RA) alla via Roma n. 44, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Brisighella».
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