Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» (21A01481)
La denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», facoltativamente accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive «Riviera dei Fiori», «Riviera del Ponente Savonese», «Riviera di Levante», e' riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
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L'olio extra vergine di oliva "Terre Aurunche Dop" deve essere ottenuto esclusivamente dalle varieta' di olivo presenti nelle aziende ricadenti nei territori di alcuni comuni della provincia di Caserta e cioè Sessana (per non meno del 70 %) e Corniola, Itrana e Tenacella da sole o congiuntamente, per non piu' del 30%.
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E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Terre Aurunche.
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L'IGP Olio di Puglia e' riservata all'olio extravergine di oliva prodotto nell'intero territorio amministrativo della Regione Puglia che si contraddistingue per la grande varieta' di caratteristiche sensoriali che traggono origine dal genotipo delle sue numerose cultivar autoctone, dalle particolarita' dell'ambiente geografico e pedo-climatico e dalle tecniche colturali ed estrattive tipiche del territorio di origine.
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Nell'areale di produzione della IGP OLIO DI ROMA, sin dal VII-VI a.C., si trovano tracce evidenti della utilizzazione della pianta a scopi alimentari. I Romani perfezionarono le tecniche di produzione ed estrazione dell'olio, diffondendo la coltura dell'olivo in tutti i territori conquistati. Per capire l'importanza del traffico dell'olio a Roma basta andare al quartiere Testaccio, antico porto fluviale Emporium dove giungevano i carichi di anfore che, una volta svuotate, venivano rotte e depositate, in tale quantita' da formare una collina detta «monte dei cocci».
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Il disciplinare di produzione della IGP Olio di Roma pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 196 del 17 agosto 2021 e' modificato all'art. 5 come di seguito riportato: ...«La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'indicazione geografica protetta "Olio di Roma", viene effettuata entro il 31 gennaio di ciascun anno». Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano per la campagna olivicola 2024/2025.
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Elenco di tutti i prodotti appartenenti alla Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) registrati come Denominazione di Origine controllata DOP in Europa al 1 Dicembre 2024
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Autorizzazione all’organismo denominato Agroqualità SpA ad effettuare i controlli per la
denominazione di origine protetta Molise riferita all’olio extravergine di oliva, registrata in
ambito Unione europea.
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Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Toscano» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 644/98 della Commissione del 20 marzo 1998.
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Modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio di oliva EVO IGP Toscano. La modifica si applica esclusivamente per l'annata olivicola 2022.
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