L'IGP Marche e' riservata all'olio extravergine ottenuto da olive prodotte in molti comuni della Regione Marche. Le varieta' presenti negli oliveti che concorrono all'IGP Marche, senza altra menzione geografica aggiuntiva, da sole o congiuntamente, sono: Ascolana Tenera, Carboncella, Coroncina, Mignola, Orbetana, Piantone di Falerone, Piantone di Mogliano, Raggia /Raggiola, Rosciola dei Colli Esini, Sargano di Fermo ....
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L’Olio Extravergine di Oliva Vulture DOP è ottenuto dalla frangitura delle olive delle seguenti varietà: per almeno il 60 % cultivar «Ogliarola del Vulture»; possono concorrere altresì le seguenti varietà; «Coratina», «Cima di Melfi», «Palmarola», «Provenzale», «Leccino», «Frantoio», «Cannellino», «Rotondella», «Nocellara», «Laudolia», in misura non superiore al 40 %, da sole o congiuntamente.
Le olive destinate alla produzione dell’Olio Extravergine di Oliva «Vulture» DOP devono essere prodotte e trasformate nell’intero territorio amministrativo dei comuni di: Melfi, Rapolla, Barile, Rionero in Vulture, Atella, Ripacandida, Maschito, Ginestra e Venosa.
L’area geografica delimitata è caratterizzata e conosciuta con il nome del monte «Vulture» un vulcano spento situato nell’area centrale dell’Appennino meridionale a circa 60 km dal mare
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L'olio extra vergine di oliva Olio lucano IGP deve essere ottenuto dalle varieta' (da sole o congiuntamente:) Acerenza, Ogliarola del Vulture (sinonimi: Ripolese o Rapollese, Ogliarola di Melfi, Nostrale), Ogliarola del Bradano (sinonimi: Comune, Ogliarola), Maiatica (sinonimi: oliva di Ferrandina, Pasola), Nociara, Ghiannara, Augellina, Justa, Cornacchiola, Romanella, Carpinegna, Faresana, Sammartinengna, Spinoso, Cannellina, Cima di Melfi, Fasolina, Fasolona, Lardaia, Olivo da mensa, Orazio, Palmarola, Provenzale, Racioppa, Roma, Rotondella, Russulella, Scarpetta, Tarantina, Coratina, Frantoio, Leccino
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L'IGP Toscano, senza alcuna menzione geografica aggiuntiva, deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Americano, Arancino, Ciliegino, Frantoio, Grappolo, Gremignolo, Grossolana, Larcianese, Lazzero, Leccino, Leccio del Corno, Leccione, Madonna dell'Impruneta, Marzio, Maurino, Melaiolo, Mignolo, Moraiolo, Morchiaio, Olivastra Seggianese, Pendolino, Pesciatino, Piangente, Punteruolo, Razzaio, Rossellino, Rossello, San Francesco, Santa Caterina, Scarlinese, Tondello e loro sinonimi. Possono, inoltre, concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino ad un massimo del 5%
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Disciplinare di produzione della DOP «Riviera Ligure» nella stesura risultante a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 160 del 26 giugno 2023 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1224 della Commissione del 19 giugno 2023.
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Agroqualità SpA è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 2024/1143, per la Dop Sabina, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.
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E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Sabina" ed e' approvato il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata all'olio extravergine di oliva che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore a partire dalla campagna olearia 1995-96.
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Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Sabina» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento CE n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.
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La denominazione di origine protetta SABINA deve essere ottenuta dalle seguenti varieta' di olive presenti da sole o congiuntamente, negli oliveti: Carboncella, Leccino, Raja, Pendolino, Frantoio, Moraiolo, Olivastrone, Salviana, Olivago e Rosciola per almeno il 75%. Possono, altresi', concorrere le olive di altre varieta' presenti negli oliveti fino ad un massimo del 25%.
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Agroqualità SpA è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per il prodotto IGP “Sardegna”, registrato in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n.148 del 15 febbraio 2007, in sostituzione di “AGRIS – Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura”, che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima denominazione.
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