E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 6 giugno 2012, n. 12981, al Consorzio Vini Venezia, con sede legale in Venezia, Sestiere San Marco, 2032, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOCG «Lison» e «Piave Malanotte» e sulle DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave» e «Venezia» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla IGP «Veneto Orientale».
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Il Consorzio Vini Venezia e' riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per le denominazioni «Lison-Pramaggiore», «Piave», «Venezia», «Lison» e «Malanotte del Piave», iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.
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Il vino Docg Piave Malanotte o Malanotte del Piave deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Raboso Piave per almeno il 70%; Raboso veronese fino al 30%; il Raboso Veronese può essere sostituito nella misura massima del 5% da altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, tra quelle idonee alla coltivazione per le provincie di Treviso e Venezia.
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