3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l. è designato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 2024/1143, per la IGP Prosciutto di Norcia, registrata in ambito Unione europea Regolamento (CE) n. 1065 del 12 giugno 1997.
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L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l. con decreto 30 luglio 2010, ad effettuare i controlli per la IGP Prosciutto di Norcia, registrata con il Regolamento della commissione (CE) n. 1065 del 12 giugno 1997, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.
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Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "3 A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l." ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Prosciutto di Norcia".
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Modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP Prosciutto di Norcia ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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Il disciplinare di produzione della IGP Prosciutto di Norcia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 116 del 19 maggio 2016, e' modificato come di seguito riportato:
«Art. 3. - Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a Kg. 160, piu' il 15% o meno il 10% e, quindi, deve essere compreso nell'intervallo corrente tra Kg. 144 e Kg. 184.».
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I soggetti inseriti nel sistema di controllo della IGP «Prosciutto di Norcia» che effettuano l'elaborazione e la stagionatura del prodotto in stabilimenti colpiti dagli eventi sismici del 30 ottobre 2016, previo sopralluogo e autorizzazione del competente organismo di controllo della verifica del rispetto del disciplinare della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», possono effettuare l'elaborazione e la stagionatura anche al di fuori della zona di produzione delimitata nel disciplinare di produzione della denominazione a condizione che:
- siano garantite l'identificazione e la tracciabilita' delle cosce;
- sia garantito il rispetto dei requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione.
La modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» e' temporanea e la sua efficacia e' limitata a dodici mesi a decorrere dall'8 novembre 2020.
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La zona tipica di produzione del prosciutto di Parma - così come individuata dalla legge 13 febbraio 1990 n° 26 - ed ancor prima la legge 4 luglio 1970 n°506 - comprende il territorio della provincia di Parma (regione Emilia-Romagna - Italia) posto a Sud della via Emilia.
La materia prima proviene da un'area geograficamente più ampia della zona di trasformazione, che comprende il territorio amministrativo delle seguenti Regioni: Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio
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Pubblicazione del disciplinare di produzione della DOP Prosciutto di Parma, nella stesura risultante, a seguito della pubblicazione del regolamento (UE) n. 2023/461 nella Gazzetta Ufficiale dell'UE - serie L 68 del 6 marzo 2023.
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Modifica temporanea del disciplinare di produzione della dop Prosciutto di Parma ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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Modifica temporanea del disciplinare di produzione del Prosciutto di Parma Dop registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee - Serie L 148 del 21 giugno 1996
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