Brindisi Doc
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Brindisi", comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Brindisi e Mesagne
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Brindisi", comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Brindisi e Mesagne
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di: Lucera Troia Biccari in provincia di Foggia
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino DOC Castel del Monte
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Castel del Monte” comprende il territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Canosa di Puglia, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l’isola amministrativa D’Ameli del comune di Binetto.
Colline Joniche Tarantine
Bianco:
Chardonnay (min.50%) o Verdeca (min. 85%).
Rosso e Rosato:
Cabernet Sauvignon (min. 50%) o Primitivo (min. 85%).
La zona di produzione delle uve destinate all’ottenimento dei vini Denominazione di Origine Controllata “Colline Joniche Tarantine” comprende gli interi territori amministrativi dei Comuni di Laterza, Mottola, Crispiano e Martina Franca e parte dei territori amministrativi dei comuni di Castellaneta, Ginosa, Palagianello, Massafra, Statte e Grottaglie, in Provincia di Taranto
Copertino
Rosso e Rosato: Negroamaro (min. 70%), Malvasia Nera di Brindisi e/o Malvasia Nera di Lecce e/o Montepulciano e/o Sangiovese (max. 30%).
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo di: Copertino, Carmiano, Arnesano e Monteroni e in parte i territori comunali di : Galatina e Lequile.
Galatina
Bianco: Chardonnay (dal 55% all’85%).
Rosso e Rosato: Negramaro (dal 55% all’85%)
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Galatina” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Galatina, Cutrofiano, Aradeo, Neviano, Secli, Sogliano Cavour, Collepasso. Tutti in provincia di Lecce.
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della doc Gioia del Colle ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.
Gioia del Colle
Bianco: Trebbiano Toscano (dal 50% al 70%).
Rosso e Rosato: Primitivo (dal 50% al 60%), Montepulciano e/o Sangiovese e/o Negroamaro (dal 40% al 50%), Malvasia (max. 10%), Aleatico
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in provincia di Bari tutto il territorio dei comuni di: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Casamassima, Cassano Murge, Castellana Grotte, Conversano, Gioia del Colle, Grumo Appula, Noci, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Turi e quello del comune di Altamura con esclusione nell’interno di esso del territorio appartenente alla zona di produzione del vino «Gravina» di cui all’articolo 3 del disciplinare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 1983.
Gravina
Bianco: Greco (min. 50%), Malvasia del Chianti (min. 20%).
Rosso e Rosato: Montepulciano (min. 40%), Primitivo (min. 20%)
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di:Gravina di Puglia Poggiorsini e in parte il territorio dei comuni di: Altamura Spinazzola tutti in provincia di Bari.