Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini DOC Leverano, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento
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Leverano
Bianco: Malvasia Bianca (min. 50%), Vermentino (max. 40%), Fiano, Chardonnay.
Rosso e Rosato: Negroamaro (min. 50%), Malvasia Nera di Lecce e/o Montepulciano e/o Sangiovese (max. 40%)
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Leverano, ivi compresa la frazione del medesimo interclusa tra i comuni di Arnesano e Copertino in provincia di Lecce
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Lizzano
Bianco: Trebbiano Toscano (dal 40% al 60%), Chardonnay e/o Pinot Bianco, (min. 30%), Malvasia Lunga Bianca (max. 10%), Sauvignon e/o Bianco d'Alessano (max. 25%).
Rosso e Rosato: Negroamaro (dal 60% all’80%), Montepulciano e/o Sangiovese e/o Pinot Nero e/o Bombino Nero (max. 30%), Malvasia Nera di Brindisi e/o Malvasia
Nera di Lecce (max. 10%)
Le uve della denominazione di origine controllata “Lizzano” devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di: Lizzano, Faggiano e le isole amministrative del comune di Taranto individuate con la lettera A e C. in provincia di Taranto.
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Locorotondo
Verdeca (min. 50%), Bianco d'Alessano (min. 35%), Fiano
La zona di produzione del vino “Locorotondo” comprende gli interi territori dei comuni di: Locorotondo e di Cisternino ed in parte il territorio comunale di Fasano che resta così delimitato: partendo dal confine territoriale Locorotondo – Fasano segue la strada statale n. 172 dei Trulli, fino alla biforcazione della stessa per la Selva di Fasano, segue lungo la strada asfaltata fino al centro di detta località (Casina Municipale) a quota 386, prosegue fino al confine tra i territori di Fasano e Monopoli, segue la linea di confine tra il comune di Fasano e i comuni di Monopoli, Alberobello e Locorotondo fino all’incrocio con la strada statale 172 in provincia di Bari e Brindisi
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Martina o Martina Franca
Verdeca (dal 50% al 65%), Bianco d'Alessano (dal 35% al 50%), Fiano e/o Bombino Bianco e/o Malvasia Toscana (max. 5%)
La zona di produzione del vino a DOC “Martina o Martina Franca” comprende gli interi territori dei comuni di: Martina Franca, Crispiano, Alberobello (compresa la frazione del comune di Castellana Grotte ricadente nel territorio di Alberobello) e parte del territorio comunale di Ceglie Messapico e Ostuni
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Matino
Rosso e Rosato: Negramaro (min. 70%), Malvasia Nera e/o Sangiovese (max. 30%)
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Matino” comprende l’intero territorio amministrativo del comune di: Matino ed in parte i territori comunali di Parabita, Alezio, Taviano, Casarano, Melissano, Tuglie e Gallipoli, tutti in provincia di Lecce.
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della doc Moscato di Trani riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 1974 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 6 marzo 1975, propone la modifica di alcuni articoli del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
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Moscato di Trani
Moscato Bianco (min. 85%)
Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Trani, Bisceglie, Ruvo di Puglia, Corato, Andria, Canosa, Minervino Murge e parte del territorio dei comuni di: Barletta, Terlizzi, Bitonto e parte del territorio amministrativo dei comuni di: Trinitapoli. Provincia di Foggia, Bari e BAT
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della doc Nardo', ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino.
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Nardò
Rosso e Rosato: Negroamaro (min. 70%), Malvasia Nera di Brindisi e/o di Lecce e/o Montepulciano (max. 20%)
Le uve atte alla vinificazione dei vini a DOC “Nardò” devono essere prodotte nell’area delimitata che comprende in tutto i territori amministrativi dei seguenti comuni: Nardò e Porto Cesareo in provincia di Lecce.
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