Orta Nova
Rosso e Rosato: Sangiovese (min. 60%), Uva di Troia e/o Montepulciano e/o Lambrusco Maestri e/o Trebbiano Toscano (max. 40%)
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in provincia di Foggia tutto il territorio amministrativo dei comuni di Orta Nova e Ordona e la parte idonea dei territori dei comuni di Ascoli Satriano, Carapelle, Foggia e Manfredonia.
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Ostuni
Impigno (dal 50% all’85%), Francavilla (dal 15% al 50%), Bianco d'Alessano e/o Verdeca (max. 10%).
Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende tutto il territorio comunale di Ostuni Carovigno San Vito dei Normanni San Michele Salentino e in parte il territorio di: Latiano Ceglie Messapico Brindisi tutti in provincia di Brindisi.
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I vini Doc Primitivo di Manduria devono essere ottenuti dalle uve Primitivo: minimo 85%
La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino “Primitivo di Manduria” ricade nelle provincie di Taranto e Brindisi.
In provincia di Taranto: Manduria, Carosino, Monteparano, Leporano, Pulsano, Faggiano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico,San Marzano di San Giuseppe, Fragagnano, Lizzano, Sava, Torricella, Maruggio, Avetrana, e quello della frazione di Talsano e delle isole amministrative del comune di Taranto, intercluse nei territori dei comuni di Fragagnano e Lizzano. In provincia di Brindisi i territori dei comuni di Erchie, Oria e Torre S.Susanna.
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La Docg Primitivo di Manduria Dolce Naturale e' riservata al vino proveniente da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 100% Primitivo.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino Doc Primitivo di Manduria Dolce Naturale ricade nelle province di Taranto e Brindisi e comprende i terreni vocati alla qualita' di tutto o parte dei Comuni compresi nelle suddette province.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica “Puglia” comprende i territori amministrativi delle province di Bari, BAT (Barletta – Andria – Trani), Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto della regione Puglia.
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Il vino “Rosso di Cerignola” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai
seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:
Uva di Troia non meno del 55%;
Negro amaro dal 15 al 30%;
Sangiovese, Barbera, Montepulciano, Malbeck e Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, fino
ad un massimo del 15%.
Le uve destinate alla produzione del vino “Rosso di Cerignola” devono essere prodotte nella zona
che comprende: il territorio del comune di Cerignola, salvo la parte non idonea a produzioni
vinicole con le caratteristiche previste dal presente disciplinare; l’intero territorio dei comuni di
Stornara e Stornarella; le isole amministrative del comune di Ascoli Satriano intercluse nel territorio
del comune di Cerignola. Provincia di Foggia
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La zona di produzione geografica tipica delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica "Salento" comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.
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La Doc Salice Salentino rosso e rosato senza alcuna specificazione di vitigno è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Negroamaro per almeno il 75%.
- Salice Salentino Aleatico è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Aleatico per almeno l'85%, Negroamaro, Malvasia nera e Primitivo, fino a un massimo complessivo del 15%.
- Salice Salentino rosso e rosato senza alcuna specificazione di vitigno : Negroamaro per almeno il 75%.
- Salice Salentino Aleatico : Aleatico per almeno l'85%, Negroamaro, Malvasia nera e Primitivo, fino a un massimo complessivo del 15%.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio
amministrativo di Salice Salentino , Veglie e Guagnano della provincia di Lecce e San Pancrazio
Salentino e Sandonaci della provincia di Brindisi e inoltre in parte il territorio comunale di Campi
Salentina in provincia di Lecce e Cellino San Marco in provincia di Brindisi.
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I vini Doc San Severo devono essere ottenuti da vigneti che nell’ambito aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica: “San Severo” Bianco: Bombino bianco al 40%-60%;
Trebbiano bianco fino al 40%-60%.
“San Severo” Bombino bianco: Bombino minimo 85%.
“San Severo” Malvasia bianca di Candia: Malvasia bianca di Candia minimo 85%.
“San Severo” Trebbiano bianco: Trebbiano bianco minimo 85%.
“San Severo” Falanghina: Falanghina minimo 85%.
“San Severo” Rosso e Rosato: Montepulciano minimo 70%, Sangiovese massimo 30%.
Possono concorrere anche le uve ottenute dai vigneti di Uva di Troia, Merlot e Malvasia Nera ed
altri vitigni a bacca nera fino ad un massimo del 15%.
“San Severo” Merlot (anche rosato): Merlot minimo 85%.
“San Severo” Uva di Troia (o Nero di Troia): Uva di Troia (o Nero di Troia) minimo 85%.
“San Severo” Sangiovese: Sangiovese minimo 85%.
I vini San Severo bianco, rosato e rosso, devono essere prodotti nella zona di produzione che comprende per intero i territori dei comuni di San Severo (comprese le due frazioni denominate Salsola e Vulganello del comune di San Severo ricadenti in territorio di Foggia), Torremaggiore (compresa la frazione di Castelnuovo della Daunia, Masseria Monachelle, inclusa nel territorio di Torremaggiore), San Paolo di Civitate e parte dei territori dei comuni di Apricena, Lucera, Poggio Imperiale e Lesina. (Provincia di Foggia)
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Squinzano Rosso e Rosato, minimo 70% Negroamaro;possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia nera di Brindisi, Malvasia nera di Lecce, Sangiovese etc nella misura massima del 30%.
Squinzano Negroamaro o Negro amaro Rosso e Rosalo, minimo 85% Negroamaro;
Squinzano Susumaniello, minimo 85% Susumaniello;
Squinzano Bianco, minimo 80% Chardonnay Malvasia bianca, da sole o congiuntamente;
Squinzano Chardonnay, minimo 90% Chardonnay;
Squinzano Malvasia bianca, minimo 90% Malvasia bianca;
Squinzano Piano, minimo 90% Piano;
Squinzano Sauvignon minimo 90% Sauvignon
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllala Squinzano , comprende l'intero territorio dei comuni di Squinzano. San Pietro
Vernotico, Torchiarolo e Novoli e parte del territorio dei comuni di: Campi Salentina, Cellino San
Marco, Trepuzzi, Surbo e Lecce. (provincia di Lecce)
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