Consorzio per la tutela dei vini Reggiano e Colli di Scandiano e  di Canossa - Approvazione

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Approvazione dello statuto del  Consorzio per la tutela dei vini Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa a D.O.C., con  sede in Reggio Emilia, c/o la Camera di commercio I.A.A., via Gualerzi n. 8

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Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa - Riconoscimento

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Consorzio per la tutela dei vini Reggiano e Colli di Scandiano e  di Canossa

Il Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa e'  riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed e'  incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per le DOP  Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa, iscritte nel registro delle denominazioni di origine  protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118 quindecies del Reg. (CE)  n. 1237/2007.

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Reggiano Doc - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione - 2024

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Reggiano Doc - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione - 2024

Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Reggiano, cosi' come da ultimo modificato con il decreto  ministeriale 30 marzo 2015 pubblicato nel sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e delle foreste, sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, richiamato in premessa, sono approvate le  modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 9  agosto 2024.

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Reggiano Doc

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La  Doc Reggiano puo' essere “Reggiano” Lambrusco (anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello): Lambrusco Marani, Lambrusco salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco Maestri, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco grasparossa, Lambrusco Viadanese, Lambrusco oliva, Lambrusco Barghi, congiuntamente o disgiuntamente, in misura non inferiore all’85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo gentile, Lambrusco a foglia frastagliata, Fogarina.
“Reggiano” Lambrusco Salamino (anche nella tipologia frizzante): Lambrusco salamino in misura non inferiore all’85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara e Malbo gentile.
“Reggiano” Rosso (anche nella tipologia frizzante e novello): Ancellotta dal 30% al 60%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco salamino, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo gentile, Lambrusco Maestri, Lambrusco grasparossa, Sangiovese, Merlot, Cabernet sauvignon, Marzemino, Lambrusco oliva, Lambrusco Viadanese, Lambrusco a foglia frastagliata, Fogarina.
“Reggiano” Bianco spumante: Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco di Sorbara e Malbo gentile congiuntamente o disgiuntamente per il 100%. Le uve a bacca rossa devono essere vinificate in bianco.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con la denominazione di origine “Reggiano” ricade nella regione Emilia-Romagna e comprende parte del territorio della provincia di Reggio Emilia. I vini “Reggiano” Lambrusco (nelle diverse versioni frizzante, spumante, ecc.), possono essere prodotti su un vasto territorio che comprende 35 comuni della provincia. I vini “Reggiano” Lambrusco Salamino (nelle diverse versioni), “Reggiano” Rosso (nelle diverse versioni) e “Reggiano” Bianco spumante possono essere prodotti solo in particolari zone del territorio provinciale, più ristrette, che comprendono un numero più limitato di comuni.

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