Roccamonfina Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

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Roccamonfina

L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Roccamonfina,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art.  118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo: "Le operazioni di vinificazione devono essere  effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette  operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania,  a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti Organi di controllo di aver effettuato  tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31/12/2012.".

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Roccamonfina Igt

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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la
IGP "Roccamonfina" comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Caserta: Caianello, Carinola, Cellole, Conca della Campania, Galluccio, Francolise, Calvi Risorta, Rocchetta e Croce, Riardo, Pietramelara, Roccaromana, Pietravairano, Vairano Patenora, Presenzano, Tora e Piccilli, Marzano Appio, Mignano Montelungo, San Pietro Infine, Rocca d'Evandro, Sessa Aurunca, Falciano del Massico, Mondragone, Sparanise, Roccamonfina, Teano.

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