Bianco Capena Doc - Proposta modifica disciplinare di produzione - 1987
Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della doc Bianco Capena
Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della doc Bianco Capena
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Capena e in parte quello di Fiano Romano, Morlupo e Castelnuovo di Porto.
Il vino a docg «Cannellino di Frascati» deve essere ottenuto dalle uve Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Lazio (Malvasia puntinata) minimo 70%; Bellone, Bombino bianco, Greco bianco, Trebbiano toscano, Trebbiano giallo da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%.
La zona di produzione delle uve è l'intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castelli Romani» devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende, in provincia di Roma, gli interi territori amministrativi dei seguenti comuni: Albano Laziale,
La zona di produzione delle uve ammessa alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri» è costituita, dagli interi territori dei comuni di Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella e Civitavecchia e da parte dei territori dei comuni di Roma, Allumiere e Tolfa, tutti in provincia di Roma e da parte del comune di Tarquinia in provincia di Viterbo.
La zona di produzione del vino “Cesanese di Affile” comprende tutto il territorio comunale di Affile e di Roiate e parte di quello di Arcinazzo.
La zona di produzione del vino “Cesanese di Olevano Romano” comprende tutto il territorio di Olevano Romano e parte di quello di Genazzano.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto i territori amministrativi comunali di Ariccia e Albano e in parte quelli di Pomezia, Ardea, Castelgandolfo e Lanuvio.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» devono provenire dai vigneti ubicati nelle seguenti zone: in provincia di Rieti tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cantalupo in Sabina, Castelnuovo di Farfa, Fara Sabina, Selci e Tarano
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Genzano ed in parte quello di Lanuvio, in provincia di Roma.