E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 18 novembre 2013, n. 60263, all'Istituto marchigiano di tutela vini, con sede legale in Jesi (AN), viale dell'Industria n. 5, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOCG «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», «Conero», «Verdicchio di Matelica Riserva» e «Vernaccia di Serrapetrona» e sulle DOC «Bianchello del Metauro», «Colli Maceratesi», «Colli Pesaresi», «Esino», «Lacrima di Morro d'Alba», «Pergola», «Rosso Conero», «San Ginesio», «Serrapetrona», «Verdicchio dei Castelli di Jesi» e «Verdicchio di Matelica».
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L'Istituto Marchigiano di tutela vini e' riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per le DOCG «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», «Conero», «Verdicchio di Matelica Riserva» e «Vernaccia di Serrapetrona» e per le DOC «Bianchello del Metauro», «Colli Maceratesi», «Colli Pesaresi», «Esino», «Lacrima di Morro», «Pergola», «Rosso Conero», «Serrapetrona», «Verdicchio dei Castelli di Jesi», «Verdicchio di Matelica» e «San Ginesio», iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1234/2007.
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Approvazione dello statuto del Consorzio denominato Istituto marchigiano di tutela, in Maiolati Spontini, e conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonche' a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi dei vini DOCG Conero e Vernaccia di Serrapetrona e dei vini DOC Colli Maceratesi, Esino, Lacrima di Morro d'Alba, Rosso Conero, Serrapetrona, Verdicchio dei Castelli di Jesi e Verdicchio di Matelica, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
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Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Conero»
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Il vino a denominazione di origine controllata ROSSO CÒNERO deve essere ottenuto dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Montepulciano minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino, fino al 15%, tutti gli
altri vitigni non aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella regione Marche.
La zona di produzione del vino «ROSSO CÒNERO» comprende l'intero territorio comunale di
Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo Numana e parte dei comuni di Castelfidardo ed Osimo. Provincia di Ancona
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