Menfi Doc

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 Menfi
Bianco: Ansonica e/o Grecanico e/o Chardonnay e/o Catarratto Bianco Lucido (min. 75%); Grillo (min. 60%).
Rosso: Nero d'Avola e/o Merlot e/o Cabernet Sauvignon e/o Syrah (min. 70%); Perricone, Nerello Mascalese, Alicante e Alicante Bouchet (min. 60%).

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata <<Menfi>> devono provenire dalla zona di produzione appresso indicata che comprende parte dei comuni di Menfi, Sciacca e Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento e Castelvetrano in provincia di Trapani.

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Monreale Doc - Modifica disciplinare di produzione - 2024

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Monreale Doc

La storia recente e' caratterizzata da una evoluzione positiva della denominazione, con l'impianto di  nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende, la professionalita' degli operatori che hanno contribuito  ad accrescer il livello qualitativo e la rinomanza della DOC Monreale, come testimoniano i  riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale dei vini Monreale DOC prodotti dalle  aziende della zona geografica di riferimento. E' stato riconosciuto come DOC nel 2000 con decreto  ministeriale del 2 novembre 2000.

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Monreale Doc

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 Monreale
Bianco: Catarratto e Ansonica (min. 50%), Grillo, Chardonnay, Pinot Bianco.
Rosato: Nerello Mascalese, Perricone e/o Sangiovese (min. 70%).
Rosso: Nero d'Avola e Perricone (min. 50%), Pinot Nero, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine “Monreale” devono provenire da vigneti coltivati all’interno della zona appreso indicata: il territorio del comune di Monreale ad eccezione delle sotto elencate zone: zona nord del territorio comunale delimitata a sud dal confine territoriale con il comune di Borgetto, dall’ isoipsa 600 che decorre da Monte Mirto verso Monte della Fiera, Monte della Signora e Pizzo Aiello

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Noto Doc - Modifiche disciplinare di produzione - 2013

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Noto Doc

All'art. 7 "Designazione e presentazione", del disciplinare di produzione dei vini a DOC Noto, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli  elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con  il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente comma: «Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia  Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di  produzione della DOC "Sicilia".».

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Pantelleria Doc - Approvazione modifica ordinaria 2024

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Pantelleria

Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Pantelleria cosi' come da ultimo modificato con il decreto  ministeriale 7 marzo 2014, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2024.
Il disciplinare di produzione della DOC dei vini «Pantelleria», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al  comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del presente  decreto.

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Pantelleria Doc - Comunicazione della Commissione UE e disciplinare consolidato al allegato al DM 26 agosto 2024

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Pantelleria doc

Comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Pantelleria e Disciplinare consolidato allegato al DM 26 agosto 2024

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Riesi Doc

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I vini Riesi Doc sono ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“RIESI” rosso (anche nella tipologia novello): Calabrese (o Nero D'Avola) e Cabernet Sauvignon
congiuntamente o disgiuntamente minimo 80%; 
“RIESI” rosato : Calabrese (o Nero D'Avola) min.50% max.75% , Nerello Mascalese e/o Cabernet
Sauvignon min.25% max.50%;
“RIESI” bianco (anche nella tipologia "spumante" e "vendemmia tardiva"): Ansonica (o Insolia) e
Chardonnay congiuntamente o disgiuntamente minimo 75%;
“RIESI” superiore ( anche nella tipologia "riserva superiore"): Calabrese (o Nero D'Avola) minimo
85%;
La denominazione “RIESI”, seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno
“Insolia”, ”Chardonnay”, ”Nero d’Avola”, ”Merlot”, ”Syrah”, “Cabernet Sauvignon” è riservata ai
vini ottenuti da vigneti composti, in ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni;
La zona di produzione ricade nella Regione Sicilia e comprende, in provincia di Caltanissetta, l’intero territorio amministrativo dei comuni di Butera, Riesi e Mazzarino.

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Salaparuta Doc

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La Doc Salaparuta con o senza alcuna specificazione e' riservata ai vini rossi e bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografica: «Salaparuta» Bianco: Catarratto minimo: 60% - Salaparuta Rosso e Salaparuta Rosso Riserva: Nero d'Avola: minimo per il 65%; «Salaparuta» Novello: Nero d'Avola: minimo 50%; Merlot minimo 20%.
La Doc Salaparuta seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno «Inzolia», «Grillo», «Chardonnay», «Catarratto» «Nero d'Avola» anche nella tipologia Riserva, «Merlot» anche nella tipologia Riserva, «Cabernet Sauvignon» anche nella tipologia Riserva, «Syrah» anche nella tipologia Riserva, e' riservata ai vini ottenuti da vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Escluso il Trebbiano toscano.
Le uve destinate alla produzione della Doc Salaparuta devono provenire da vigneti ubicati in terreni vocati alla qualita' all'interno dei confini territoriali del comune di Salaparuta (Provincia di Trapani)

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