Moscadello di Montalcino Doc
Moscadello di Montalcino
Moscato Bianco (min. 85%)
La zona di produzione delle uve comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.
Moscadello di Montalcino
Moscato Bianco (min. 85%)
La zona di produzione delle uve comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.
Orcia
Bianco: Trebbiano Toscano (min. 50%).
Rosso e Rosato: Sangiovese (min. 50%)
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Orcia" ricade nella provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualita', dei comuni di Castiglione d'Orcia, Pienza, Radicofani, S. Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Buonconvento, Trequanda; e parte del territorio dei comuni di Abbadia S. Salvatore, Chianciano, Montalcino,
La Doc Rosso di Montalcino deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti, nell’ambito aziendale, esclusivamente dal vitigno “Sangiovese”.
E’ apprezzato per la sua fragranza e freschezza dovuta agli aromi primari fruttati e aromi secondari provenienti dalla fermentazione. Di facile abbinamento e caratteristiche di versatilità.
E’ un vino visivamente limpido, brillante, di colore rosso rubino intenso. Ha profumo caratteristico ed intenso e sapore asciutto, caldo e gradevolmente tannico. Si accompagna a primi piatti con salse strutturate ed a salumi, formaggi e carni non troppo strutturate. Va servito in calici a forma ampia e ad una temperatura di 16-18°C.
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
-acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
Area amministrativa del Comune di Montalcino, Provincia di Siena, Regione Toscana
La Doc Rosso di Montepulciano deve essere ottenuta dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese (denominato a Montepulciano Prugnolo gentile): minimo 70%.
Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia Bianca Lunga.
La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del Comune di Montepulciano, in Provincia di Siena, nella Regione Toscana. E’ esclusa la fascia pianeggiante della Valdichiana.
Al disciplinare di produzione della DOP dei vini San Gimignano, cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 pubblicato nel sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2024.
Rettifica del decreto 15 ottobre 2024, recante le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini doc San Gimignano
Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della dop San Gimignano
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini esaminata la domanda inoltrata dal consorzio della denominazione San Gimignano il 22 settembre 2005, intesa ad ottenere la possibilita' di prevedere anche l'utilizzo della bottiglia di tipo bordolese nell'art. 8 del disciplinare di produzione della DOC San Gimignano ha espresso, nella riunione del 15 dicembre 2005, parere favorevole alla suddetta istanza
I vini Doc San Gimignano devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "San Gimignano" rosso e “San Gimignano” rosato: Sangiovese min: 50%; possono concorrere le uve dei vitigni Cabernet sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero da soli o congiuntamente: massimo 40%;
"San Gimignano" Sangiovese: Sangiovese min: 85%;
"San Gimignano" Cabernet sauvignon: Cabernet sauvignon min: 85%;
"San Gimignano" Merlot: Merlot min: 85%;
"San Gimignano" Syrah: Syrah min: 85%;
"San Gimignano" Pinot nero: Pinot nero min: 85%;
"San Gimignano" Vinsanto o Vin Santo : Trebbiano toscano min: 30%; può concorrere la Malvasia del chianti per un massimo del 50%; può concorrere la Vernaccia di San Gimignano per un massimo del 20%;
"San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice: Sangiovese min: 50%.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini Doc "San Gimignano" ricade nella provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio amministrativo del Comune di San Gimignano
Doc Sant’Antimo Rosso : uve dei vitigni a bacca rossa idonei a coltivazione in Toscana.
La Doc Sant’Antimo Bianco è riservata al vino ottenuto dalle uve dei vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
La Doc Sant’Antimo Vin Santo è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata: Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente, minimo 70%.
Doc Sant’Antimo Vin Santo Occhio di Pernice: Sangiovese 50-70%,Malvasia nera 30-50%.
La Doc Sant’Antimo Vin Santo e Sant’Antimo Vin Santo Occhio di Pernice prevista menzione riserva.
La Doc Sant’Antimo seguita dalle seguenti specificazioni: “Chardonnay”, “Sauvignon”, “Pinot Grigio”, “Pinot nero”, “Cabernet Sauvignon”, “Merlot”, è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l’85%.
Il vino rosso DOC “Sant’Antimo” può utilizzare in etichetta la menzione “Novello”, se prodotto
nel rispetto delle vigenti normative per i vini novelli.
La zona di produzione delle uve dei vini DOC “Sant’Antimo” comprende, in provincia di Siena,
la località Sant’Antimo parte del territorio amministrativo del comune di Montalcino.