Terre di Casole bianco anche con la menzione riserva: Chardonnay: minimo 50%;
Terre di Casole rosso e “Terre di Casole” rosso Superiore: Sangiovese: dal 60% all’80%;
Terre di Casole Sangiovese anche con la menzione riserva: Sangiovese: minimo 85%;
Terre di Casole passito: Chardonnay: minimo 50%;
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini Doc Terre di Casole comprende i terreni del territorio amministrativo del comune di Casole d’Elsa in provincia di Siena.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Toscano” o “Toscana” comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto , Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato , Siena, nella Regione Toscana.
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«Val d’Arbia» bianco: Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente dal 30 al 50% per ciascun vitigno.
«Val d’Arbia» rosato: Sangiovese: minimo 50%.
«Val d’Arbia» Chardonnay: Chardonnay: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Grechetto: Grechetto: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Pinot bianco: Pinot bianco: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Sauvignon: Sauvignon: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Trebbiano: Trebbiano toscano: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Vermentino: Vermentino: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Vin Santo e «Val d’Arbia» Vin Santo riserva: Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente, fino al 100%;
La zona di produzione delle uve dei vini Doc «Val d’Arbia» comprende in provincia di Siena l’intero territorio amministrativo del comune di Siena ed in parte quello dei comuni di: Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga, Sovicille, Asciano, Monteroni d’ Arbia, Murlo, Buonconvento.
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I vini Doc Valdichiana toscana devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Bianco o Bianco vergine, Spumante e Frizzante: Trebbiano toscano min. 20%; Chardonnay, Pinot
bianco, Grechetto, Pinot grigio, da soli o congiuntamente, fino all’80%.
Chardonnay: Chardonnay minimo 85%.
Grechetto: Grechetto minimo: 85%.
Rosso e Rosato: Sangiovese minimo 50%; Cabernet (Cabernet franc e Cabernet sauvignon), Merlot,
Sirah da soli o congiuntamente massimo 50%.
Sangiovese: Sangiovese minimo 85%.
Vin Santo anche con la menzione riserva: Trebbiano toscano e Malvasia bianca (Malvasia Bianca di
Candia, Malvasia Bianca lunga, Malvasia istriana)da soli o congiuntamente minimo 50%.
Le uve destinate alla produzione dei vini Doc «Valdichiana toscana» devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in parte il territorio amministrativo dei comuni di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano, Lucignano, Marciano, Monte San Savino e Civitella in Val di Chiana in provincia di Arezzo e Sinalunga, Torrita di Siena, Chiusi, Montepulciano in provincia di Siena.
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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Vernaccia di San Gimignano, cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 pubblicato nel sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sezione Qualita' - vini DOP e IGP, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2024.
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Proposta di modifica ordinaria che modifica il documento unico del disciplinare di produzione della Docg Vernaccia di San Gimignano
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Il vino a DOCG Vernaccia di San Gimignano deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti costituiti dal vitigno Vernaccia di San Gimignano.
Le uve destinate alla produzione del vino Vernaccia di San Gimignano devono essere ottenute
da vigneti situati in terreni collinari del comune di San Gimignano in provincia di Siena.
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La Doc Vin Santo del Chianti Classico e Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Vin Santo del Chianti Classico»: Trebbiano Toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente, minimo 60%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca e rossa, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 40%
«Vin Santo del Chianti Classico» occhio di pernice: Sangiovese, minimo 80%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca e rossa, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 20%.
La zona di produzione della DOP ”Vinsanto Chianti Classico” si estende per 71.800 ettari, è situata al centro della Regione Toscana e comprende parte del territorio delle province di Firenze (30.400 ettari) e Siena (41.400). In particolare fanno interamente parte della zona i Comuni di Greve in Chianti, Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti. Vi rientrano invece parzialmente i Comuni di San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, Barberino Val d’Elsa, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi.
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La denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Vin Santo del Chianti»: Trebbiano Toscano e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, minimo70%.
«Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice»: Sangiovese, minimo 50%.
La zona di produzione del Vin Santo del Chianti DOC, nelle sue varie articolazioni territoriali e tipologie, ricade interamente nel centro del territorio amministrativo della Regione Toscana. In particolare la zona di produzione del Vin Santo del Chianti D.O.C., ricomprende i territori collinari particolarmente vocati alla produzioni di vini di eccellenza, ricadenti su porzione dei territori amministrativi delle Province di Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Siena.
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Aggiornamento 2019
È previsto l’inserimento dell’obbligo di riportare in etichetta il termine geografico più ampio Toscana, in aggiunta alla denominazione di origine protetta «Vin Santo di Montepulciano».
La modifica consente di fornire una informazione precisa sulla provenienza geografica dei vini.
La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena, Regione Toscana. È esclusa la fascia pianeggiante della Valdichiana.
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