Sillaro o Bianco del Sillaro Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

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Sillaro o Bianco del Sillaro

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Sillaro o Bianco del Sillaro,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118  quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre  2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente:
«Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di frizzantatura, devono essere effettuate all'interno  della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.
Tuttavia, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b,  del Regolamento CE n. 607/2009, che tali  operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Emilia Romagna».

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Sillaro o Bianco del Sillaro Igt

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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la Indicazione Geografica Tipica “SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:

Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castelguelfo, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano, Ozzano Emilia, in provincia di Bologna;

dei comuni di: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terre del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena;

dei comuni di: Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cotignola, Faenza, Riolo Terme, in provincia di Ravenna;

dei comuni di: Coriano, Rimini, S. Arcangelo di Romagna e Verucchio, in provincia di Rimini.

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