Avola Igt
La zona di produzione ricade nella Regione Sicilia e comprende, in provincia di Siracusa, l’intero territorio amministrativo dei comuni di Avola e Siracusa.
La zona di produzione ricade nella Regione Sicilia e comprende, in provincia di Siracusa, l’intero territorio amministrativo dei comuni di Avola e Siracusa.
All'art. 7 "Designazione e presentazione", del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Eloro", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente comma:
«Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".».
Eloro
Rosso e Rosato: Nero d'Avola e/o Frappato e/o Pignatello (min. 90%) o Nero d'Avola (min. 80%), Frappato e/o Pignatello (max. 20%)
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Eloro” devono essere prodotte nella zona appresso indicata, che comprende in tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero e Rosolini in provincia di Siracusa ed Ispica in provincia di Ragusa.
All'art. 7 "Designazione e presentazione", del disciplinare di produzione dei vini a DOC Noto, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente comma: «Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".».
Noto
Bianco: Moscato Bianco (100%).
Rosso: Nero d'Avola (min. 65%)
Tutto il territorio dei comuni di Noto, Rosolini, Pachino e Avola in provincia di Siracusa
Comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Sicilia e disciplinare consolidato al allegato al DM 27 agosto 2024
Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Sicilia cosi' come da ultimo modificato con il regolamento di esecuzione n. 2022/1938 del 7 ottobre 2022 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 27 luglio 2024.
I vini della Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
bianco, anche nella tipologia Vendemmia tardiva: Insolia, Catarratto, Grillo, Grecanico, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
rosso, anche nella tipologie Vendemmia tardiva e riserva: Nero d’Avola, Frappato, Nerello mascalese e Perricone, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
rosato: Nero d’Avola, Frappato, Nerello mascalese e Perricone, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
Spumante bianco: Catarratto, Inzolia, Chardonnay, Grecanico, Grillo, Carricante, Pinot nero, Moscato bianco e Zibibbo, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
Spumante rosato: Nerello Mascalese, Nero d’Avola, Pinot nero e Frappato, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Inzolia, Grillo, Chardonnay, Catarratto, Carricante, Grecanico, Fiano, Damaschino, Viogner, Muller thurgau, Sauvignon blanc, Pinot grigio, Nero d’Avola, Perricone, Nerello cappuccio, Frappato, Nerello mascalese, Cabernet franc, Merlot, Cabernet sauvignon, Syrah, Pinot nero Nocera, Mondeuse, Carignano e Alicante: almeno l’85% del corrispondente vitigno;
Zona di produzione : L’intero territorio amministrativo della Regione Sicilia
Siracusa Moscato e Siracusa Passito: Moscato bianco per almeno l’85%;
Siracusa Moscato Spumante: Moscato bianco per almeno l’85%;
Siracusa Nero d’Avola: Nero d’Avola per almeno l’85%;
Siracusa Syrah: Syrah per almeno l’85%;
Siracusa bianco: Moscato bianco per almeno il 40%;
Siracusa Rosso: Nero d’Avola per almeno il 65%;
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all’articolo 1 comprende tutto il territorio del comune di Siracusa.
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta (IGP) dei vini Terre Siciliane