Avola Igt
La zona di produzione ricade nella Regione Sicilia e comprende, in provincia di Siracusa, l’intero territorio amministrativo dei comuni di Avola e Siracusa.
La zona di produzione ricade nella Regione Sicilia e comprende, in provincia di Siracusa, l’intero territorio amministrativo dei comuni di Avola e Siracusa.
All'art. 7 "Designazione e presentazione", del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Eloro", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente comma:
«Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".».
Eloro
Rosso e Rosato: Nero d'Avola e/o Frappato e/o Pignatello (min. 90%) o Nero d'Avola (min. 80%), Frappato e/o Pignatello (max. 20%)
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Eloro” devono essere prodotte nella zona appresso indicata, che comprende in tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero e Rosolini in provincia di Siracusa ed Ispica in provincia di Ragusa.
All'art. 7 "Designazione e presentazione", del disciplinare di produzione dei vini a DOC Noto, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente comma: «Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".».
Noto
Bianco: Moscato Bianco (100%).
Rosso: Nero d'Avola (min. 65%)
Tutto il territorio dei comuni di Noto, Rosolini, Pachino e Avola in provincia di Siracusa
Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Sicilia cosi' come da ultimo modificato con il regolamento di esecuzione n. 2022/1938 del 7 ottobre 2022 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 27 luglio 2024.
I vini della Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
bianco, anche nella tipologia Vendemmia tardiva: Insolia, Catarratto, Grillo, Grecanico, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
rosso, anche nella tipologie Vendemmia tardiva e riserva: Nero d’Avola, Frappato, Nerello mascalese e Perricone, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
rosato: Nero d’Avola, Frappato, Nerello mascalese e Perricone, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
Spumante bianco: Catarratto, Inzolia, Chardonnay, Grecanico, Grillo, Carricante, Pinot nero, Moscato bianco e Zibibbo, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
Spumante rosato: Nerello Mascalese, Nero d’Avola, Pinot nero e Frappato, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Inzolia, Grillo, Chardonnay, Catarratto, Carricante, Grecanico, Fiano, Damaschino, Viogner, Muller thurgau, Sauvignon blanc, Pinot grigio, Nero d’Avola, Perricone, Nerello cappuccio, Frappato, Nerello mascalese, Cabernet franc, Merlot, Cabernet sauvignon, Syrah, Pinot nero Nocera, Mondeuse, Carignano e Alicante: almeno l’85% del corrispondente vitigno;
Zona di produzione : L’intero territorio amministrativo della Regione Sicilia
Siracusa Moscato e Siracusa Passito: Moscato bianco per almeno l’85%;
Siracusa Moscato Spumante: Moscato bianco per almeno l’85%;
Siracusa Nero d’Avola: Nero d’Avola per almeno l’85%;
Siracusa Syrah: Syrah per almeno l’85%;
Siracusa bianco: Moscato bianco per almeno il 40%;
Siracusa Rosso: Nero d’Avola per almeno il 65%;
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all’articolo 1 comprende tutto il territorio del comune di Siracusa.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Terre Siciliane” comprende l’intero territorio amministrativo della Regione Sicilia. ((AG) Agrigento (CL) Caltanissetta (CT) Catania (EN) Enna (ME) Messina (PA) Palermo (RG) Ragusa (SR) Siracusa (TP) Trapani)