Soave Superiore Docg - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Soave Superiore

Al disciplinare di produzione della DOCG Soave Superiore,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo  118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 e  rettificato con il decreto ministeriale 12 luglio 2013 richiamati in premessa, i comma 2 e 3 dell'articolo 8 sono  sostituiti con il seguente testo:
"I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" devono essere immessi al consumo  unicamente in contenitori di vetro tradizionali fino a litri 3, con abbigliamento consono al loro   carattere di pregio, chiuse con tappo raso bocca".
"E' altresi' consentito per la chiusura dei contenitori del vino "Soave Superiore" senza alcuna indicazione e/o  menzione aggiuntiva l'uso del tappo a vite con capsula a vestizione lunga e del tappo di vetro".

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Soave Superiore Docg

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I vini a denominazione di origine controllata e garantita Soave Superiore devono esse ottenuti dalle uve prodotte da vigneti Garganega: almeno il 70%; Trebbiano di Soave (nostrano) e Chardonnay: massimo 30%.

Le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata Soave Superiore devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.

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