Terre del Volturno Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Terre del Volturno

L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Terre del Volturno,  consolidato con  le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art.  118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale  30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata  all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati  nell'intero territorio della regione Campania, a condizione che le ditte interessate dimostrino ai competenti  organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico  antecedentemente al 31 dicembre 2012.».

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Terre del Volturno Igt

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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Terre del Volturno” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Capriati al Volturno, Gallo, Fontegreca , Ciorlano, Prata Sannita, Letino, Valle Agricola, S. Gregorio Matese, Pratella, Ailano, Raviscanina, S. Angelo Alife , Piedimonte Matese, Castello Matese, San Potito Sannitico, Baia Latina, Alife, Gioia Sannitica, Dragoni, Alvignano, Liberi, Ruviano, Caiazzo, Castel
Campagnano, Piana di Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicola, Giano Vetusto,

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