L’ Igt Alta Valle della Greve, accompagnata o meno dalle specificazioni previste è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle seguenti condizioni e requisiti: bianchi; rossi, anche nella tipologia novello; rosati; tipologie con l’indicazione aggiuntiva di uno o due vitigni
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati
con la indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve" ricadente nella provincia di Firenze
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Alta Valle della Greve, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 e' sostituito con il seguente:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.
«Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b), del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Toscana.».
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ZONA DELIMITATA
Parte collinare, pedecollinare e insulare dell’area sud della provincia di Grosseto, che comprende in parte i comuni di Manciano, Orbetello e Capalbio e l’intero territorio dei comuni di Isola del Giglio e Monte Argentario
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ZONA DELIMITATA
Territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano in provincia di Prato.
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Le uve destinate alla produzione del vino “Bianco dell’Empolese” debbono provenire dalla zona di produzione che comprende in provincia di Firenze tutto il territorio amministrativo dei comuni di Empoli, Cerreto Guidi, Fucecchio, Vinci, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino
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ZONA DELIMITATA
Intero territorio dei comuni di Pitigliano e Sorano; parte del territorio comunale di Scansano e di Manciano, in provincia di Grosseto
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-Bolgheri
Bianco: Vermentino (max. 70%), Sauvignon (max. 40%), Trebbiano Toscano (max. 40%).
Rosso e Rosato: Cabernet Sauvignon e/o Merlot e/o Cabernet Franc (da 0 a 100%), Syrah e/o Sangiovese (max. 50%)
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» devono essere prodotte nell'ambito del territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci in provincia di Livorno ad esclusione dei territori ubicati ad ovest della s. s. Aurelia, vecchio tracciato.
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Bolgheri dop - Approvazione modifica disciplinare - Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
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Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Bolgheri Sassicaia” devono essere prodotte nell’ambito della zona del territorio amministrativo del Comune di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno, di seguito delimitata:
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La Docg Brunello di Montalcino è ottenuta esclusivamente dalle uve provenienti dal vitigno Sangiovese chiamato Brunello a Montalcino.
Area amministrativa del Comune di Montalcino, Provincia di Siena, Regione Toscana
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