Elba
Bianco: Trebbiano Toscano (dal 10% al 70%), Ansonica e/o Vermentino (dal 10% al 70%).
Rosso e Rosato: Sangiovese (min. 60%).
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Elba” devono essere prodotte esclusivamente nel territorio amministrativo dei Comuni dell’isola d’Elba (LI)
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Grance Senesi
Bianco: Trebbiano e/o Malvasia Bianca Lunga (min. 60%).
Rosso: Sangiovese (min. 60%), Canaiolo, Merlot, Cabernet Sauvignon.
La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata « Grance Senesi » comprende, in provincia di Siena, il territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Rapolano Terme, Murlo, Asciano, Monteroni D’Arbia. Comune di Sovicille solo in parte, ricompresa a NORD/OVEST tra la rotatoria da dove si dipartono la Strada Grossetana e la Strada di Vitignano, per scendere in direzione SUD lungo la S.S. 223 Km. 56+400 all’incrocio per Bagnaia e Filetta per completare la delimitazione a EST seguendo il confine con i comuni di Siena e Monteronid’Arbia sino al punto di partenza rappresentato dall’incrocio sulla rotatoria da dove si dipartono la Strada Grossetana e la Strada di Vitignano, così come anche evidenziato nella pianta scala 1:25.000 del Comune di Sovicille.
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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Maremma toscana cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 30 luglio 2020, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2023. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Maremma toscana», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano negli allegati del decreto.
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Maremma Toscana»
Maremma Toscana
Bianco: Trebbiano Toscano e/o Vermentino (min. 40%) o Trebbiano Toscano e/o Malvasia (100%), Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Viognier. Rosato: Sangiovese e/o Ciliegiolo (min. 40%).
Rosso: Sangiovese (min. 40%), Alicante, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Syrah
ZONA DELIMITATA Intero territorio amministrativo della Provincia di Grosseto
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Montecarlo
Bianco: Trebbiano Toscano (dal 30% al 60%), Sémillon, Pinot Grigio, Pinot Bianco, Vermentino, Sauvignon e Roussanne (dal 40% al 70%).
Rosso: Sangiovese (dal 50% al 75), Canaiolo Nero e/o Merlot e/o Syrah (dal 15% al 40%), Ciliegiolo e/o Colorino e/o Malvasia Nera di Lecce e/o di Brindisi e/o Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc (dal 10% al 30%)
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» comprende, in provincia di Lucca, parte dei territori amministrativi dei comuni di: Montecarlo, Altopascio, Capannori e Porcari
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Al disciplinare di produzione della dop (menzione tradizionale specifica: DOC) dei vini Montecucco, cosi' come da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014 , sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta di disciplinare di produzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2024.
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Modifica all''art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Montecucco :
«Art. 5. L'obbligo di cui al precedente comma 3 fa salvo lo smaltimento delle etichette, non riportanti il termine geografico piu' ampio Toscana, conformi al precedente disciplinare, di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero, purche' siano utilizzate per le sole produzioni derivanti dalla vendemmia 2023 e precedenti.».
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Montecucco
Bianco: Trebbiano Toscano e/o Vermentino (min. 40%) o Malvasia Bianca e/o Grechetto Bianco e/o Trebbiano Toscano (min. 70%).
Rosato: Sangiovese e/o Ciliegiolo (min. 60%).
Rosso: Sangiovese (min. 70%)
La zona di produzione delle uve è collocata all’interno della provincia di Grosseto e comprende le zone vocate dei Comuni di Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano.
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Monteregio di Massa Marittima
Bianco: Trebbiano Toscano e/o Vermentino (min. 50%), Viognier.
Rosso e Rosato: Sangiovese (min. 50%)
Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Monteregio di Massa Marittima» di cui al precedente articolo 2 devono provenire dai vigneti ubicati nella parte nord della provincia di Grosseto inclusa nel territorio amministrativo dei Comuni di Massa Marittima e di Monterotondo Marittimo e in parte nei territori dei Comuni di Roccastrada, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Scarlino e Follonica, con esclusione del fondo valle.
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Montescudaio
Bianco: Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, (min. 85%).
Rosso: Sangiovese (min. 50%), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a DOC “Montescudaio” ricade nella parte sud della provincia di Pisa e comprende i terreni “ vocati “ alla produzione di qualità dei territori amministrativi dei comuni di: Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Riparbella e Santa Luce.
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