Moscadello di Montalcino Doc
Moscadello di Montalcino
Moscato Bianco (min. 85%)
La zona di produzione delle uve comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.
Moscadello di Montalcino
Moscato Bianco (min. 85%)
La zona di produzione delle uve comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.
Orcia
Bianco: Trebbiano Toscano (min. 50%).
Rosso e Rosato: Sangiovese (min. 50%)
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Orcia" ricade nella provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualita', dei comuni di Castiglione d'Orcia, Pienza, Radicofani, S. Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Buonconvento, Trequanda; e parte del territorio dei comuni di Abbadia S. Salvatore, Chianciano, Montalcino,
Parrina
Bianco: Trebbiano Toscano (dal 10% al 30%), Ansonica (dal 30% al 50%), Vermentino (dal 20% al 40%), Chardonnay e/o Sauvignon (max. 20%).
Rosso e Rosato: Sangiovese (min. 70%), Cabernet Sauvignon, Merlot
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende parte del territorio comunale di Orbetello. Provincia di Grosseto
“Pomino” Bianco, “Pomino” Bianco riserva, “Pomino” Bianco Vendemmia tardiva: Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay da soli o congiuntamente: minimo 70%. “Pomino” Vin santo: Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay e Trebbiano da soli o congiuntamente: minimo 70%. “Pomino” Rosso, “Pomino” Rosso riserva, “Pomino” Rosso vendemmia tardiva, “Pomino” Vin Santo Occhio di Pernice: Sangiovese minimo: 50%; Pinot Nero e Merlot da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%. “Pomino” Chardonnay: Chardonnay minimo: 85%. “Pomino” Sauvignon: Sauvignon minimo: 85%. “Pomino” Pinot Nero: Pinot Nero minimo: 85%. “Pomino” Merlot: Merlot minimo: 85%, “Pomino” Spumante bianco e rosato (anche riserva): Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero da soli o congiuntamente: minimo 70%.
La zona di produzione delle uve è situata in Toscana, in provincia di Firenze e specificatamente in parte del territorio del comune di Rufina che si trova ad est della città. I vigneti devono avere giacitura collinare, idoneo orientamento ed un’altitudine non superiore a m. 650 per il rosso e a m. 800 per il bianco.
Al disciplinare di produzione della DOP dei vini San Gimignano, cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 pubblicato nel sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2024.
Rettifica del decreto 15 ottobre 2024, recante le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini doc San Gimignano
Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della dop San Gimignano