Alta Valle della Greve Igt

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L’ Igt Alta Valle della Greve, accompagnata o meno dalle specificazioni previste è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle seguenti condizioni e requisiti: bianchi; rossi, anche nella tipologia novello; rosati; tipologie con l’indicazione aggiuntiva di uno o due vitigni
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati
con la indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve" ricadente nella provincia di Firenze

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Alta Valle della Greve Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Alta Valle della Greve

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Alta Valle della  Greve, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come  approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 e' sostituito con il  seguente:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle  uve delimitata all'art. 3.
«Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6,  comma 4, lettera b), del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche  nell'ambito dell'intero territorio della Regione Toscana.».

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Colli della Toscana centrale Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Colli della Toscana centrale

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Colli della Toscana  centrale, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come  approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 e'  sostituito con il seguente: «Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della  zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di  produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del regolamento CE n.  607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Toscana.».

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Costa Toscana Igt

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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Costa Toscana” corrisponde all’intero territorio amministrativo di comuni in Provincia di Massa Carrara, Provincia di Lucca, Provincia di Pisa, Provincia di Livorno, Provincia di Grosseto...

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Montecastelli Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Montecastelli

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Montecastelli,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui  all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.1234/2007, cosi' come approvato con  il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 e' sostituito con il seguente:
«La zona di vinificazione corrisponde a quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre,  tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4,  lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito  dell'intero territorio della regione Toscana.».

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Toscano o Toscana Igt

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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Toscano” o “Toscana” comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto , Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato , Siena, nella Regione Toscana.

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Val di Magra Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Val di Magra

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Val di Magra",  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui  all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con  il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, il comma 3 e' sostituito con il seguente:
«Le operazioni devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata  all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi  dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano  effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Toscana.»

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Val di Magra Igt

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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Val di Magra" comprende parte del territorio amministrativo dei comuni di Fivizzano, Casola in Lunigiana, Aulla, Licciana Nardi, Tresara, Villafranca in Lunigiana, Podenzana, Pontremoli, Filattiera, Mullazzo, Bagnone, Fosdinovo, Carrara, Massa, Montignoso.(Pr. Massa Carrara)

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