L’ Igt Alta Valle della Greve, accompagnata o meno dalle specificazioni previste è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle seguenti condizioni e requisiti: bianchi; rossi, anche nella tipologia novello; rosati; tipologie con l’indicazione aggiuntiva di uno o due vitigni
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati
con la indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve" ricadente nella provincia di Firenze
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Alta Valle della Greve, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 e' sostituito con il seguente:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.
«Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b), del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Toscana.».
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Colli della Toscana centrale, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 e' sostituito con il seguente: «Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Toscana.».
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Colli della Toscana centrale", ricadente nelle province di Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato e Siena
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Costa Toscana” corrisponde all’intero territorio amministrativo di comuni in Provincia di Massa Carrara, Provincia di Lucca, Provincia di Pisa, Provincia di Livorno, Provincia di Grosseto...
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Montecastelli, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 e' sostituito con il seguente:
«La zona di vinificazione corrisponde a quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Toscana.».
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’ indicazione geografica tipica “Montecastelli” ricade nella provincia di Pisa e comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Castelnuovo Val di Cecina Volterra e Pomarance
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Toscano” o “Toscana” comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto , Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato , Siena, nella Regione Toscana.
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Val di Magra", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, il comma 3 e' sostituito con il seguente:
«Le operazioni devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Toscana.»
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Val di Magra" comprende parte del territorio amministrativo dei comuni di Fivizzano, Casola in Lunigiana, Aulla, Licciana Nardi, Tresara, Villafranca in Lunigiana, Podenzana, Pontremoli, Filattiera, Mullazzo, Bagnone, Fosdinovo, Carrara, Massa, Montignoso.(Pr. Massa Carrara)
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