Pubblicazione della comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini DOC Terre di Pisa
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Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Terre di Pisa DOC
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Correzione dell'art. 5, comma 1, dell'allegato alla proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Terre di Pisa (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 71 del 25 marzo 2024)
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Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della doc dei vini Terre di Pisa.
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La Doc Terre di Pisa Sangiovese è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: minimo 95%.
La Doc Terre di Pisa rosso è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah da soli o congiuntamente, minimo 70%.
La zona di produzione delle uve della Denominazione di Origine Controllata “Terre di Pisa” ricade nel territorio amministrativo della Provincia di Pisa, dei comuni di Fauglia, Crespina, Lari, Chianni, Capannoli, Palaia, Peccioli, Terricciola, Casciana Terme, Ponsacco, Pontedera, Montopoli V.A., Lajatico, San Miniato Orciano Pisano, Lorenzana e Santa Luce.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Toscano” o “Toscana” comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto , Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato , Siena, nella Regione Toscana.
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«Val d’Arbia» bianco: Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente dal 30 al 50% per ciascun vitigno.
«Val d’Arbia» rosato: Sangiovese: minimo 50%.
«Val d’Arbia» Chardonnay: Chardonnay: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Grechetto: Grechetto: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Pinot bianco: Pinot bianco: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Sauvignon: Sauvignon: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Trebbiano: Trebbiano toscano: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Vermentino: Vermentino: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Vin Santo e «Val d’Arbia» Vin Santo riserva: Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente, fino al 100%;
La zona di produzione delle uve dei vini Doc «Val d’Arbia» comprende in provincia di Siena l’intero territorio amministrativo del comune di Siena ed in parte quello dei comuni di: Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga, Sovicille, Asciano, Monteroni d’ Arbia, Murlo, Buonconvento.
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Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra
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Pubblicazione della comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della «modifica ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra
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Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione dei vini Val d'Arno di Sopra / Valdarno di Sopra Doc
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