La zona di produzione delle uve atte alla preparazione dei vini a denominazione di origine controllata "Alcamo" ricade nelle province di Trapani e Palermo e comprende i terreni vocati alla qualita' di tutto il territorio del comune di Alcamo ed in parte il territorio dei comuni di Calatafimi, Castellammare del Golfo, Gibellina, Balestrate, Camporeale, Monreale, Partinico, San Cipirello e San Giuseppe Jato.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica “Camarro” comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Partanna in provincia di Trapani.
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Delia Nivolelli
Bianco: Grecanico e/o Inzolia e/o Grillo (min. 65%) o Grecanico e/o Inzolia e/o Grillo e/o Damaschino e/o Chardonnay (min. 85%).
Rosso: Nero d'Avola e/o Pignatello e/o Cabernet Sauvignon e/o Syrah e/o Merlot e/o Sangiovese (min. 65%).
La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli" aventi diritto alle menzioni di cui all'articolo 2, lettere a), b) c) e d), comprende la parte del territorio dalla provincia di Trapani ed in particolare i territori comunali di Mazara del Vallo, Marsala, Petrosino e Salemi,
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Erice
Bianco: Cataratto (min. 60%), Ansonica, Catarratto, Grecanico, Grillo, Chardonnay, Müller Thurgau, Sauvignon, Zibibbo, Moscato di Alessandria.
Rosso: Nero d'Avola (min. 60%), Frappato, Perricone o Pignatello, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erice» ricade nella provincia di Trapani e comprende i terreni vocati alla qualita' di tutto il territorio del comune di Buseto Palizzolo e parte dei territori dei comuni di Erice, Valderice, Custonaci, Castellammare del Golfo, Paceco e Trapani.
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Marsala
Bianco: Grillo e/o Catarratto e/o Ansonica e/o Damaschino (100%).
Rosso: Nero d'Avolo, Nerello Mascalese, Perricone (min. 70%)
La zona di produzione delle uve destinate alla preparazione dei vini liquorosi Marsala comprende l’intero territorio della provincia di Trapani, esclusi i comuni di Pantelleria, Favignana ed Alcamo.
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Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola Menfi, di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'utilizzazione di indicazioni aggiuntive.
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Menfi
Bianco: Ansonica e/o Grecanico e/o Chardonnay e/o Catarratto Bianco Lucido (min. 75%); Grillo (min. 60%).
Rosso: Nero d'Avola e/o Merlot e/o Cabernet Sauvignon e/o Syrah (min. 70%); Perricone, Nerello Mascalese, Alicante e Alicante Bouchet (min. 60%).
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata <<Menfi>> devono provenire dalla zona di produzione appresso indicata che comprende parte dei comuni di Menfi, Sciacca e Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento e Castelvetrano in provincia di Trapani.
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Pantelleria
Zibibbo (100%)
La zona di provenienza delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione d'Origine Controllata "Pantelleria" comprende l’intero territorio dell’isola di Pantelleria, in provincia di Trapani.
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La Doc Salaparuta con o senza alcuna specificazione e' riservata ai vini rossi e bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografica: «Salaparuta» Bianco: Catarratto minimo: 60% - Salaparuta Rosso e Salaparuta Rosso Riserva: Nero d'Avola: minimo per il 65%; «Salaparuta» Novello: Nero d'Avola: minimo 50%; Merlot minimo 20%.
La Doc Salaparuta seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno «Inzolia», «Grillo», «Chardonnay», «Catarratto» «Nero d'Avola» anche nella tipologia Riserva, «Merlot» anche nella tipologia Riserva, «Cabernet Sauvignon» anche nella tipologia Riserva, «Syrah» anche nella tipologia Riserva, e' riservata ai vini ottenuti da vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Escluso il Trebbiano toscano.
Le uve destinate alla produzione della Doc Salaparuta devono provenire da vigneti ubicati in terreni vocati alla qualita' all'interno dei confini territoriali del comune di Salaparuta (Provincia di Trapani)
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Salemi, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, il comma 1 e' sostituito con il seguente:
"Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che le predette operazioni siano effettuate anche all'interno dell'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni confinanti con la predetta zona: Vita, Santa Ninfa, Calatafimi, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Marsala e Trapani.".
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