La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Casteller”, comprende il territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calavino, Calliano, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignago,
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E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 9 ottobre 2012, n. 939, al Consorzio tutela vini del Trentino a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOC «Trentino», «Trento», «Teroldego Rotaliano», «Casteller» e «Valdadige» e sulle IGT «Vigneti delle Dolomiti» e «Vallagarina
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Vendemmia Trentino 2024: quantità ridotta, al centro qualità e sostenibilità
Il Consorzio Tutela Vini del Trentino ha pubblicato i dati della vendemmia 2024, svolta in un contesto climatico complesso e caratterizzato da condizioni metereologiche imprevedibili. In particolare, un inverno piovoso seguito da un'estate calda ha inciso sulla quantità e qualità delle uve raccolte, le aziende che fanno capo al Consorzio hanno registrato una riduzione complessiva del raccolto dell'11% rispetto al 2023 per un totale di 1.020.511 quintali di uva raccolta. Tuttavia, nonostante le difficoltà, il bilancio qualitativo risulta positivo.
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La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione d'origine controllata “delle Venezie” comprende la Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. L’elemento unificante nella storia vitivinicola delle Venezie è stata la presenza della Repubblica di Venezia le cui attività agricole si estendevano dalle terre d’Istria al Trentino. L’immagine del Leone infatti campeggia ancora sulle vecchie porte d’ingresso delle città “dominate dai commerci” dalla Serenissima o negli affreschi sui palazzi più importanti.
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Lago di Caldaro o Caldaro o Kalterersee o Kalterer
Schiava Grossa e/o Schiava Gentile e Schiava Grigia (min.85%)
La zona di produzione del vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» è costituita dai territori di produzione delimitati con decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 17 dicembre 1931, nonché dai territori ad essi vicini. Tale zona - che comprende in parte i territori dei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Nalles, Andriano, Magrè all'Adige, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo in provincia di Bolzano ed in parte i territori dei comuni di Roverè della Luna, Mezzocorona, Faedo, San Michele all'Adige, Lavis, Giovo, Lisignago e Cembra in provincia di Trento.
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Doc Teroldego Rotaliano riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1971, n. 139, propone la modifica di alcuni articoli del disciplinare di produzione
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Il vino “Teroldego Rotaliano” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Teroldego.
La zona di produzione del vino “Teroldego Rotaliano” comprende la porzione del Campo Rotaliano, ricadente nei comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona e nella frazione di Grumo del comune di S. Michele all’Adige. Provincia di Trento
Trentino
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La denominazione di origine controllata “Trentino“ nelle tipologie bianco, rosso e kretzer, o rosato
è riservata ai vini ottenuti dai seguenti vitigni, idonei alla coltivazione nella provincia autonoma di Trento:
Trentino bianco: Chardonnay e/o Pinot bianco minimo 80%; Sauvignon, Müller Thurgau, Manzoni bianco, da soli o congiuntamente, in percentuale non superiore al 20%;
Trentino rosso: Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère da soli o congiuntamente e Merlot;
Trentino kretzer o rosato: Enantio e/o Schiava e/o Teroldego e/o Lagrein, almeno in coppia, presenti ciascuno in misura non superiore al 70%.
La denominazione di origine controllata ”Trentino“ con la specificazione di uno dei seguenti
vitigni:
a frutto bianco: a frutto rosso:
Chardonnay; Moscato rosa (localmente detto delle rose);
Moscato giallo; Cabernet;
Müller Thurgau; Cabernet franc;
Nosiola; Cabernet Sauvignon;
Pinot bianco; Lagrein (rubino o rosato);
Pinot grigio; Marzemino;
Riesling italico; Merlot;
Riesling renano; Pinot nero;
Sauvignon; Rebo;
Traminer aromatico;
è riservata ai vini ottenuti per almeno l’85% dal corrispondente vitigno; possono concorrere per il
restante 15% uve di colore analogo, appartenenti alla medesima denominazione “Trentino”, con
esclusione delle varietà Moscato giallo, Moscato rosa e Traminer aromatico.
“Trentino” Vino Santo : Nosiola per almeno l’85%.
La Doc Trentino con la specificazione di due vitigni, è riservata al vino ottenuto dal taglio di mosti o vini, di colore analogo, delle varietà di vite di seguito elencate:
a frutto bianco:
Chardonnay;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Sauvignon;
a frutto rosso:
Cabernet;
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Lagrein.
Il vino così ottenuto deve derivare integralmente dai due vitigni indicati con la varietà che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 25% del totale e nella designazione e presentazione del prodotto la sua indicazione deve seguire il nome della varietà prevalente.
La specificazione “Cabernet” è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni Cabernet
franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère.
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I vini spumanti a denominazione di origine controllata “Trento” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione varietale:
Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Meunier.
La zona di produzione delle uve destinate alla elaborazione dei vini spumanti a denominazione
di origine controllata “Trento” è costituita dalle particelle fondiarie, di sicura vocazione viticola, ubicate, in provincia di Trento
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La doc Valdadige (in lingua tedesca Etschtaler ) è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Muller Thurgau e Chardonnay, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 20% e Trebbiano toscano, Nosiola, Sauvignon e Garganega, da soli o congiuntamente, per la differenza.
La doc Valdadige : Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata) e/o Schiave (sottovarietà e sinonimi), minimo 50%; Merlot, Pinot nero, Lagrein, Teroldego, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, per la differenza.
La doc Valdadige , con la specificazione di vitigno Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio è riservata al vino ottenuto dal corrispondente vitigno per almeno l'85%.
La doc Valdadige con la specificazione di vitigno «Schiava» è riservata al vino ottenuto dalle uve del corrispondente vitigno, nella varietà Schiava grossa, Schiava gentile e Schiava grigia, da sole o congiuntamente, per almeno l'85%.
Le uve destinate alla Doc Valdadige Etschtaler devono essere prodotte nell'intero territorio di alcuni comuni in Provincia di Trento, Bolzano e Verona
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