La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione d'origine controllata “delle Venezie” comprende la Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. L’elemento unificante nella storia vitivinicola delle Venezie è stata la presenza della Repubblica di Venezia le cui attività agricole si estendevano dalle terre d’Istria al Trentino. L’immagine del Leone infatti campeggia ancora sulle vecchie porte d’ingresso delle città “dominate dai commerci” dalla Serenissima o negli affreschi sui palazzi più importanti.
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Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore : Modifica del nome della denominazione da «delle Venezie» a «Trevenezie»
La zona delimitata di produzione per l’ottenimento dei vini designati con l’indicazione geografica «Trevenezie»/«Tri Benečije» comprende:
- per la provincia autonoma di Trento: l'intero territorio amministrativo della provincia;
- per la regione Veneto: l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;
- per la regione Friuli-Venezia Giulia: l'intero territorio amministrativo delle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste
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La doc «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» (in lingua slovena «Furlanija» o «Furlanija Julijska krajina») è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco; Spumante (categoria V.S.); Spumante Metodo Classico; Ribolla gialla Spumante (categoria V.S.); Ribolla gialla Spumante metodo classico; Chardonnay; Friulano; Malvasia; Pinot bianco o Pinot blanc; Pinot grigio o Pinot gris; Riesling; Sauvignon o Sauvignon Blanc; Traminer aromatico;
Verduzzo friulano; Cabernet; Cabernet Franc; Cabernet Sauvignon; Merlot; Pinot nero o Pinot noir;
Refosco dal peduncolo rosso; Rosso.
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Al disciplinare di produzione della DOP (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine controllata) dei vini «Prosecco», cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 31 luglio 2020 , sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 2022.
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**Contiene modifiche del 31/07/2020
Il Prosecco è un vino di colore giallo paglierino brillante, con perlage fine e persistente nella tipologia spumante o con evidente sviluppo di bollicine nella versione frizzante. E’ caratterizzato da spiccate note floreali (fiori bianchi) e fruttate (mela e pera) tipiche delle uve di provenienza. Al gusto è fresco, leggero e caratterizzato da equilibrio tra la componente zuccherina e acidica. La versione spumante, in riferimento al contenuto zuccherino si distingue in brut, extra dry, dry e
demi-sec.
Il Prosecco fermo presenta anche marcati sentori di frutta e un gusto impostato su una maggior sapidità e pienezza.
Titolo alcolometrico volumico totale min 10,50; estratto non rid. min 14,0.
L’area di produzione dei vini della denominazione "Prosecco" comprende i territori delle seguenti province: Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste.
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Venezia Giulia, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il
seguente:
«La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di produzione delle uve di cui all'art. 3, ubicati nelle Province di Venezia e Treviso».
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A titolo di rettifica del decreto ministeriale 8 ottobre 2013 richiamato in premessa, l'art. 5, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Venezia Giulia, e' sostituito con il seguente:
"La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo delle Province di Venezia e Treviso"
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La Igt Venezia Giulia è riservata ai vini bianchi, anche nella tipologia frizzante, rossi, anche nella tipologia frizzante e novello e rosati, anche nella tipologia frizzante.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica “Venezia Giulia” comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine nella Regione Friuli Venezia Giulia.
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