Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Orvieto cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 15 marzo 2023.
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La zona Geografica è situata nell’ambiente collinare a sud ovest dell’Umbria, fino all’alto Lazio. L’avvio dello stretto binomio “coltivazione della vite-produzione di vino” pare risalire al X sec. a.C., quando gli Etruschi conquistarono la scoscesa rupe e fondarono l’antica Velzna. Si ritiene, infatti, che proprio questa civiltà abbia intuito che la particolare costituzione del masso tufaceo era favorevole alla lavorazione ed alla conservazione del vino, dando vita ad un primordiale sistema di vinificazione chiamato “a tre piani”.
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La zona geografica è situata nell’ambiente collinare a sud ovest dell’Umbria, fino all’alto Lazio. L’avvio dello stretto binomio “coltivazione della vite-produzione di vino” pare risalire al X sec. a.C., quando gli Etruschi conquistarono la scoscesa rupe e fondarono l’antica Velzna.
Si ritiene, infatti, che proprio questa civiltà abbia intuito che la particolare costituzione del masso tufaceo era favorevole alla lavorazione ed alla conservazione del vino, dando vita ad un primordiale sistema di vinificazione chiamato “a tre piani”.
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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Rosso Orvietano o Orvietano Rosso cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2023.
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La denominazione di origine controllata Rosso Orvietano o Orvietano Rosso è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso e con riferimento al nome dei vitigni Aleatico, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero e Sangiovese prodotti in alcuni comuni in procuncia di Terni
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“Spoleto” bianco: Trebbiano Spoletino: minimo 50%.
“Spoleto” Trebbiano spoletino: Trebbiano Spoletino: minimo 85%.
“Spoleto” Trebbiano spoletino superiore: Trebbiano Spoletino: minimo 85%.
“Spoleto” Trebbiano spoletino spumante: Trebbiano Spoletino: minimo 85%
“Spoleto” Trebbiano spoletino passito: Trebbiano Spoletino: minimo 85%
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Spoleto” devono essere prodotte all’interno della zona appresso descritta che comprende l’intero territorio del comune di Montefalco e parte dei territori comunali di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Spoleto e Trevi. in Provincia di Perugia
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Todi bianco: Grechetto: minimo 50%;
Todi rosso: Sangiovese: minimo 50%;
Todi Grechetto o Grechetto di Todi: Grechetto: minimo 85%;
Todi Sangiovese o Sangiovese di Todi: Sangiovese: minimo 85%;
Todi Merlot o Merlot di Todi: Merlot: minimo 85%;
Le uve destinate alla produzione dei vini Todi devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Perugia e che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Todi, Massa Martana, Monte Castello Vibio, e Collazzone.
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Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano»
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I vini a doc Torgiano debbono essere ottenuti dalle uve prodotte nella zona di produzione (comune di Torgiano in provincia di Perugia.), con la seguente composizione ampelografica: Bianco di Torgiano Trebbiano Toscano: dal 20% al 70%.
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