Rosso Orvietano o Orvietano Rosso Doc

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Rosso Orvietano o Orvietano Rosso Dop Doc

La denominazione di origine controllata Rosso Orvietano o Orvietano Rosso è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso e con riferimento al nome dei vitigni Aleatico, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero e Sangiovese prodotti in alcuni comuni in procuncia di Terni

 

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Spoleto Doc

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“Spoleto” bianco: Trebbiano Spoletino: minimo 50%.
“Spoleto” Trebbiano spoletino: Trebbiano Spoletino: minimo 85%.
“Spoleto” Trebbiano spoletino superiore: Trebbiano Spoletino: minimo 85%.
“Spoleto” Trebbiano spoletino spumante: Trebbiano Spoletino: minimo 85%
“Spoleto” Trebbiano spoletino passito: Trebbiano Spoletino: minimo 85% 
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Spoleto” devono essere prodotte all’interno della zona appresso descritta che comprende l’intero territorio del comune di Montefalco e parte dei territori comunali di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Spoleto e Trevi. in Provincia di Perugia

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Todi Doc

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Todi bianco: Grechetto: minimo 50%;
Todi rosso: Sangiovese: minimo 50%;
Todi Grechetto o Grechetto di Todi: Grechetto: minimo 85%;
Todi Sangiovese o Sangiovese di Todi: Sangiovese: minimo 85%;
Todi Merlot o Merlot di Todi: Merlot: minimo 85%;
Le uve destinate alla produzione dei vini Todi devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Perugia e che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Todi, Massa Martana, Monte Castello Vibio, e Collazzone.

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Umbria Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

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Umbria

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Umbria, consolidato con le  modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo  2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente testo:
«Tuttavia e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4,  lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nei territori  amministrativi della Provincia di Viterbo e del Comune di Montepulciano in Provincia di Siena, confinanti con la 
Regione Umbria».

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