Vallagarina Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013
All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Vallagarina, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, lett. b) del Regolamento CE n. 607/2009, le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo delle province di Trento e Verona.
E' altresi' consentito effettuare la vinificazione nell'intera Regione Veneto e nella limitrofa Regione Lombardia, purche' le aziende interessate dimostrino l'uso tradizionale ed ininterrotto della pratica di vinificazione e/o frizzantatura dei vini I.G.P. "Vallagarina" nelle ultime 5 campagne vitivinicole.».