Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Velletri» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1972, n. 190, propone che nel disciplinare di produzione siano modificati per intero gli articoli 6, 7 e 8 ed in parte gli articoli 2, 4 e 5.
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I vini Doc «Velletri» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Velletri» bianco: Malvasia (Malvasia bianca di candia e puntinata, da soli o congiuntamente): massimo 70%; Trebbiano toscano e i vitigni definiti localmente Trebbiano verde e Trebbiano giallo: minimo 30%.
«Velletri» rosso: Sangiovese: dal 10% al 45%; Montepulciano: dal 30% al 50%; Cesanese comune e/o d’Affile: minimo 10%.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Velletri», ricade nelle province di Roma e Latina e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio amministrativo dei comuni di Velletri e Lariano e parte del territorio amministrativo dei comuni di Cisterna di Latina.
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