Corti Benedettine del Padovano
Bianco: Friulano (min. 50%), Pinot Bianco e/o Pinot Grigio e/o Chardonnay e/o Sauvignon (max. 50%), Tai, Moscato Giallo.
Rosso e Rosato: Merlot (dal 60% al 70%), Raboso Piave e/o Veronese (min. 10%), Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère e/o Refosco (max. 30%).
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine del Padovano» comprende in toto i territori dei comuni di Agna, Anguillara Veneta, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Bovolenta, Brugine, Candiana, Cartura, Casalserugo, Conselve, Due Carrare, Legnaro, Masera' di Padova, Pernumia, Piove di Sacco, Polverara, Ponte S. Nicolo', Pontelongo, S. Angelo di Piove di Sacco, S. Pietro Viminario, Terrassa Padovana e Tribano e in parte i comuni di Albignasego, Battaglia Terme, Codevigo, Correzzola, Monselice e Pozzonovo in provincia di Padova, nonchè parte dei comuni di Cona e Cavarzere in provincia di Venezia.
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La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione d'origine controllata “delle Venezie” comprende la Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. L’elemento unificante nella storia vitivinicola delle Venezie è stata la presenza della Repubblica di Venezia le cui attività agricole si estendevano dalle terre d’Istria al Trentino. L’immagine del Leone infatti campeggia ancora sulle vecchie porte d’ingresso delle città “dominate dai commerci” dalla Serenissima o negli affreschi sui palazzi più importanti.
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All'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Gambellara", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, il terzo comma e' modificato come segue:
" Tuttavia per i vini della tipologia "Gambellara" e' consentita l'immissione al consumo in bottiglie di vetro di capacita' massima di litri 1,5 chiuse con tappo a vite e per le tipologie «Gambellara» superiore e "Gambellara" classico e' consentita, invece, l'immissione al consumo in bottiglie di vetro di capacita' massima di litri 1,5 chiuse con tappo a vite a capsula lunga.".
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- Gambellara
Garganega (min. 80%), Pinot Bianco, Chardonnay e Trebbiano di Soave (max. 20%)
La zona di produzione dei vini «Gambellara» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso e Zermeghedo. All'interno di tale zona di produzione, é delimitata l'area di produzione delle uve atte a produrre i vini designabili con la menzione classico.
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Sono state inserite tre nuove tipologie di vino: Garda Bianco, Garda Rosso e Garda Rosè, corrispondenti alle categorie Vino anche quando passito, alla categoria Vino Spumante, Vino Spumante di Qualità e Vino Frizzante per le tipologie bianco e rosè. La categoria vino frizzante è prevista anche per le tipologie con le specificazioni di vitigno Garganega, Chardonnay e Pinot grigio; quest'ultima può essere anche spumante.
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- Garda
Bianco: Riesling e/o Riesling Italico (min. 70%), Garganega, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Tai, Chardonnay, Riesling, Riesling Italico, Cortese, Sauvignon.
Rosso e Rosato: Groppello Gentile, Groppello di S. Stefano, Groppello Mocasina (min. 30%), Marzemino (min. 5%), Sangiovese (min. 5%), Barbera (min. 5%), Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Merlot, Corvina
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata <<Garda>> è così delimitata: 1) provincia di Verona, comprende l’intero territorio dei comuni di: Bardolino, Castelnuovo del Garda, Cazzano di Tramigna, Garda, lllasi, Lazise, Mezzane, Montecchia di Crosara, Roncà, Sant'Ambrogio Valpoticella, S. Giovanni Ilarione, San Pietro in Cariano, Tregnago, e in parte il territorio dei comuni di: Affi, Badia, Calavena, Brentino Belluno, Bussolengo, Caldiero, Caprino Veronese, Cerro, Cavaion, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Fumane, Grezzana, Lavagno, Marano, Monteforte d'Alpone, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera, Rivoli, San Bonifacio, San Martino B.A., San Mauro di Saline, Soave, Sommacampagna, Sona, Torri dei Benaco, Valeggio sul Mincio, Verona, Vestenanuova, Villafranca.
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Approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Garda DOP – Categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino 4. Vino spumante 5. Vino spumante di qualità 8. Vino frizzante
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata Lessini Durello ha espresso parere favorevole
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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Lessini Durello o Durello Lessini, cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 16 aprile 2019, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2024.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini Lessini Durello o Durello Lessini, consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto.
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Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Lessini Durello o Durello Lessini
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