Lison Docg
La Docg Lison è riservata ai vini ottenuti da vigneti costituiti per almeno l’85% dalla varietà di vitigno Tai.
Le uve destinate alla DOP Lison sono prodotte in provincia di Venezia, provincia di Treviso, provincia di Pordenone
La Docg Lison è riservata ai vini ottenuti da vigneti costituiti per almeno l’85% dalla varietà di vitigno Tai.
Le uve destinate alla DOP Lison sono prodotte in provincia di Venezia, provincia di Treviso, provincia di Pordenone
La Docg Montello rosso o Montello e' prodotto con uve Cabernet Sauvignon dal 40 al 70%, Merlot e/o Cabernet Franc e/o Carmenère dal 30 al 60%
La zona di produzione delle uve per D.O.C.G. "Montello rosso" o "Montello" comprende l'intero territorio dei comuni di Castelcucco, Cornuda e Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Borso del Grappa, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello. (Provincia di Treviso)
Il vino Docg Piave Malanotte o Malanotte del Piave deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Raboso Piave per almeno il 70%; Raboso veronese fino al 30%; il Raboso Veronese può essere sostituito nella misura massima del 5% da altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, tra quelle idonee alla coltivazione per le provincie di Treviso e Venezia.
Pubblicazione della Commissione UE della descrizione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della docg Recioto della Valpolicella
I vini Docg Recioto della Valpolicella devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 45% al 95 %; è tuttavia ammesso in tale ambito la presenza del Corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina;
- Rondinella dal 5 % al 30 % .
La zona di produzione della DOCG "Recioto della Valpolicella" comprende in toto o in parte i Comuni di: Marano, Fumane, Negrar, S.Ambrogio, S.Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S.Martino B.A., Lavagno, Mezzane, Tregnago, lllasi, Colognola ai Colli, Cazzano, Grezzana, Pescantina, Cerro V.se, S.Mauro di Saline e Montecchia di Crosara.
La zona di produzione con specificazione Valpantena comprende in toto o in parte i comuni di Verona, Grezzana, Cerro V.se.
La zona di produzione con menzione Classico comprende in toto o in parte i Comuni di Negrar, Marano, Fumane, S.Ambrogio, S.Pietro in Cariano. (Provincia di Verona)
I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» devono essere ottenuti dalle uve provenienti, in ambito aziendale, per il 100% dal vitigno Garganega
La zona di produzione dei vini «Recioto di Gambellara» é inserita all'interno della zona "classica" dell'area della denominazione "Gambellara" e comprende, in tutto o in parte, i territori dei comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso e Zermeghedo. (Provincia di Vicenza)
I vini Docg Recioto di Soave devono provenire da vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Garganega per almeno il 70%, e per il rimanente da uve del vitigno Trebbiano di Soave (nostrano).
Le uve di produzione i vini Docg Recioto di Soave provengono dal territorio dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.
Al disciplinare di produzione della DOCG Soave Superiore, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 e rettificato con il decreto ministeriale 12 luglio 2013 richiamati in premessa, i comma 2 e 3 dell'articolo 8 sono sostituiti con il seguente testo:
"I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali fino a litri 3, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio, chiuse con tappo raso bocca".
"E' altresi' consentito per la chiusura dei contenitori del vino "Soave Superiore" senza alcuna indicazione e/o menzione aggiuntiva l'uso del tappo a vite con capsula a vestizione lunga e del tappo di vetro".
I vini a denominazione di origine controllata e garantita Soave Superiore devono esse ottenuti dalle uve prodotte da vigneti Garganega: almeno il 70%; Trebbiano di Soave (nostrano) e Chardonnay: massimo 30%.
Le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata Soave Superiore devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.