All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Veneto Orientale, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente:
«La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, par. 4, lettere a) e b) del Reg. CE n. 607/2009, che tali operazione siano effettuate nell'intero territorio amministrativo delle provincie di Treviso e Venezia, nonche' nell'ambito dell'intero territorio dei comuni della Provincia di Pordenone e Udine confinanti con la zona di produzione delle uve, di cui all'art. 3, e nel comune di Azzano Decimo in provincia di Pordenone.
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La igt Veneto orientale e' riservata ai vini bianchi, anche nella tipologia frizzante, rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello e rosati, anche nella tipologia frizzante.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Veneto orientale» rientra nelle province di Venezia e di Treviso. Provincia di Venezia: l'area orientale della provincia di Venezia fino al fiume Dese ed al punto di intersezione dello stesso con il confine della provincia di Treviso. Provincia di Treviso: l'intero territorio amministrativo dei comuni di Motta di Livenza e di Meduna di Livenza.
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Verona o Provincia di Verona o Veronese, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine del comma 3 e' inserita la seguente frase:
«Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di produzione delle uve, di cui all'art. 3, ubicati nelle Province di Padova, Vicenza e Rovigo.».
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La Igt Verona o Provincia di Verona o Veronese e' riservata ai vini bianchi, anche nella tipologia frizzante, rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello e rosati, anche nella tipologia frizzante
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Verona, nella regione Veneto.
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Il disciplinare di produzione dei vini a IGT Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' modificato all'art. 3 e all'art.5
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La Igt Vigneti delle Dolomiti e' riservata ai vini bianchi, anche nella tipologia frizzante e passito, rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello e rosati, anche nella tipologia frizzante e passito.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica “Vigneti delle Dolomiti”, in lingua tedesca “Weinberg Dolomiten”, comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Bolzano, Trento e Belluno.
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